Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3419 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3419 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOW MAMADOU N. IL 10/10/1968
avverso la sentenza n. 568/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;
Data Udienza: 08/10/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 19 dicembre 2012, confermava la
condanna pronunciata dal Tribunale di Savona, in data 16 luglio 2009, nei confronti di Sow
Mamadou, alla pena di mesi quattro di reclusione, perché ritenuto colpevole dei delitti di cui
agli artt. 337, 648 e 474 c.p..
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, censurando la ritenuta
sussistenza del concorso fra i reati di cui agli artt. 648 e 474 c.p.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in applicazione del pacifico principio di
prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie
incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali
non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa
volontà espressa o implicita del legislatore” (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc.
Ndiaye, Rv. 218771).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013
diritto secondo il quale “Il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di