Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34189 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 34189 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BURLANDO STEFANO n. 21/2/1968
avverso la sentenza 2601/2008 del 28/11/2013 della CORTE DI APPELLO DI
GENOVA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALDO POLICASTRO che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Burlando Stefano a mezzo del proprio difensore propone ricorso avverso la
sentenza della Corte d’Appello di Genova che il 28 novembre 2013 confermava la
sua condanna per il reato di favoreggiamento personale per aver aiutato Vizzini
Saverio, che gli aveva venduto dello stupefacente, ad eludere le investigazioni
dell’autorità in quanto, sentito dalla p.g., negava di aver acquistato dal predetto
Vizzini la droga di cui era in possesso. A sostegno del ricorso deduce un primo
motivo di violazione di legge rilevando che deve trovare applicazione la causa di
non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen. in quanto il suo comportamento di
omessa indicazione della responsabilità del Vizzini trovava ragione nella necessità
di non subire il nocumento dovuto all’applicabilità dell’art. 75 d.p.r. 309/1990 .
Con il secondo motivo rileva la erroneità del giudizio in tema di recidiva ed
attenuanti in quanto la Corte di Appello “bene avrebbe potuto concedere” le
circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Svolge argomenti nel
merito a sostegno della sua richiesta.

Data Udienza: 02/07/2014

Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, pur se più volte la giurisprudenza di legittimità ha
affrontato il tema dell’essere o meno una causa di non punibilità del
favoreggiamento personale la condotta del consumatore di stupefacente che
ometta o renda false dichiarazioni in tema di rapporti con spacciatori di droga al
fine di non esporsi alla responsabilità per la violazione amministrativa di cui
all’articolo 75 d.p.r. 309/1990, non si tratta di questione rilevante nel caso di
specie. È pacifico, infatti, che il momento nel quale il ricorrente ha tenuto la

detenzione di stupefacente per uso personale; le eventuali dichiarazioni a carico
dello spacciatore, quindi, non potevano avere alcuna efficacia causale rispetto ad
applicazione e modalità di applicazione della sanzione amministrativa.
Il secondo motivo, invece, è inammissibile in quanto propone un motivo non
consentito in questa sede, ovvero la richiesta di una valutazione in merito per
poter affermare la applicabilità delle attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza.
P.Q.M.
Rigetta i ric o e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma co

nella camera di consiglio del 2 luglio 2014

il consi

nsore

Pierlu•

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il presidente
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condotta ritenuta di favoreggiamento era successiva all’accertamento della sua

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