Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34188 del 02/07/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34188 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REITANO ALESSANDRO n. 29/11/1971
avverso la sentenza 6425/2011 del 21/10/2013 della CORTE DI APPELLO DI
ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALDO POLICASTRO che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. FRANCESCO CIGLIANO che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Roma con sentenza del 21 ottobre 2013 confermava la
sentenza del 16 luglio 2010 del Tribunale di Roma che condannava Reitano
Alessandro per esercizio arbitrario delle proprie ragioni per essersi fatto
consegnare con minacce dei soldi ed un telefonino da Assetati Antonio in ragione
del debito che questi aveva nei suoi confronti. Reitano propone ricorso con atto a
firma del difensore deducendo il vizio di motivazione; trascrive il proprio atto di
appello per rilevare la carenza delle risposte della sentenza impugnata e la non
corrispondenza della decisione con le risultanze processuali. Allega al ricorso vari
verbali di sommarie informazioni testimoniali.
Il ricorso è fondato.
La motivazione della sentenza di appello è evidentemente generica e limitata
a poche clausole di stile (la parte “motiva”, nei limiti di quanto possa comprendersi
Data Udienza: 02/07/2014
dalla scrittura a mano, consiste in ” …. dichiarazioni, intrinsecamente attendibili,
della persona offesa trovano … riscontro nelle dichiarazioni del teste Castagnoli
tali dichiarazioni, altrettanto significativamente, smentiscono
altresì, come
parimenti evidenziato dal primo giudice, la tesi difensiva …”). A fronte della
articolata valutazione delle prove presente nell’atto di appello e degli argomenti
sviluppati per contrastare la tesi di accusa, a prescindere dalla loro fondatezza o
meno, è chiara la sostanziale totale assenza di motivazione in sé e quale doverosa
risposta agli argomenti non manifestamente infondati dell’atto di appello.
nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello
di Roma per n
vo giu izio.
Roma co
I 2 luglio 2014
Il Consi
nsore
Pierluig
Ricorre quindi il vizio impugnato cui consegue l’annullamento con rinvio per