Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34185 del 22/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34185 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE INNOCENTI THOMAS N. IL 12/02/1983
DALLA SANTA CASA SORIEL N. IL 25/09/1986
avverso la sentenza n. 3747/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VICENZA, del 26/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/05/2013

Dalla Santa Casa Soriel e De Innocenti Thomas, imputati in
ordine a due ipotesi criminose di cui agli articoli
110,624 e 625 numeri 2 e 7 c.p. e del reato di cui agli
articoli 110 e 648 c.p. ricorrono per cassazione contro la
sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe
indicata, deducendo carenza di motivazione in ordine
all’insussistenza di una delle “cause di non punibilità”
di cui all’articolo 129 c.p.p..
I ricorsi sono inammissibili, ex articolo 606, comma 3,
c.p.p.,
perché
proposti
per
motivi
manifestamente
infondati. Come questa Corte ha ripetutamente affermato
(cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino),
l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione
concordata della pena va conformato alla particolare
natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora
il giudice dia atto, ancorché succintamente, ovvero
implicitamente, come nella fattispecie di cui è processo,
di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi
richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la
corretta
qualificazione
giuridica
del
fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di
bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità
della sospensione condizionale della pena ove la efficacia
della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli
negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129
specifica
c.p.p.
deve
essere
accompagnato da una
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità,
dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario,
una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche
implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta
dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una
pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione
citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su
richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla
base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare
se sussistano le anzidette cause di proscioglimento
soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano
desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto
e ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla
mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza
precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione
avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.

Fatto e diritto

I ricorsi devono essere quindi dichiarati inammissibili.

ti

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti’. al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) ciascuno a titolo di sanzione
pecuniaria.

questi

motivi

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1500,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.05.2013

Per

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