Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3418 del 20/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3418 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Bucciarelli Liana, nata a Roma il 2.2.62
indagata art. 44 D.P.R. 380/01

avverso la ordinanza della Corte d’appello di Roma del 7.1.14

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letto il parere scritto del P.G. dr. Fulvio Baldi, che ha chiesto l’annullamento del
provvedimento impugnato e la declaratoria di restituzione in termini della ricorrente;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – La ricorrente, condannata dal
Tribunale per violazioni edilizie con sentenza pronunciata in contumacia, si era rivolta alla corte
d’appello invocando la restituzione in termini per impugnare quella decisione.
Con l’ordinanza qui impugnata, la Corte d’appello ha respinto.

Data Udienza: 20/11/2014

-

La ricorrente ricorda che
1) mancanza e/o contraddittorietà della motivazione.
l’estratto contumaciale della sentenza di condanna le è stato notificato presso il domicilio
“eletto” ma “a persona diversa” dalla Bucciarelli stessa.
In pratica, era accaduto che il tentativo di notifica a mani della condannata era andato
vano per rifiuto di persona non qualificatasi e la notifica era stata, pertanto, effettuata
mediante deposito nella casa comunale ed invio della raccomandata a/r “ricevuta da persona
diversa dall’imputata”. Si fa notare, peraltro, che il problema della inidoneità del domicilio
eletto (presso la MG Holding S.r.l. via Pontina Vecchia 722, ove era risultata sconosciuta), si era già posto in
occasione della notifica di atti precedenti.
La ricorrente censura la decisione impugnata che, invece ha stabilito una sorta di
presunzione di conoscenza della condannata per il solo fatto che, all’atto della lettura del
dispositivo fosse stato presente il suo difensore di fiducia.

La ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato
L’art. 548, comma 3 c.p.p. è testuale nell’affermare che l’avviso di deposito con
l’estratto della sentenza “è in ogni caso notificato all’imputato”.
La decisione della corte d’appello qui impugnata è, quindi, errata nella misura in cui si
limita a presumere la conoscenza della condanna, da parte dell’imputato, per la sola presenza
del difensore di fiducia.
Tale dato, infatti, sarebbe stato significativo ove, grazie ad esso, fosse stato possibile in
qualche modo, dimostrare anche che quella presenza equivaleva a conoscenza della condanna
da parte dell’imputata.
Anche la giurisprudenza di questa S.C. è chiaramente nel senso di privilegiare la
Sez. II, 27.6.13, Beye, Rv. 256727) che essa si presume
conoscenza dell’imputato laddove afferma (
intervenuta solo ove il difensore che ha ricevuto la notifica sia anche domiciliatario. Nella
specie, invece, la notifica era avvenuta presso il difensore solo ai sensi dell’art. 161 comma 4
c.p.p. e la presunzione di conoscenza da parte dell’imputata discendeva, quindi, dalla mera
presenza del difensore in giudizio.
La palese violazione di legge qui verificatasi impone, pertanto l’annullamento del
provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Roma per nuovo esame alla luce
dei rilievi appena formulati.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Roma
Così deciso il 20 novembre 2014
Il Presidente

Avverso tale decisione, l’interessata ha proposto ricorso,

2. Motivi del ricorso
tramite difensore, deducendo:

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA