Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34179 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 34179 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di
Napoli, avverso la sentenza del 28 novembre 2012 emessa dal Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, nel procedimento a carico di
Giovanni Iacomino, nato ad Ercolano il 1°.6.1957;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha
chiesto l’annullamento della sentenza con rideterminazione della pena.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Napoli, in sede di giudizio abbreviato, ha ritenuto Giovanni
Iacomino responsabile del reato di cui all’art. 368 c.p., per avere denunciato

Data Udienza: 18/06/2014

falsamente lo smarrimento di un assegno, condannandolo ad otto mesi di
reclusione, con sospensione condizionale della pena.

2. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore
generale presso la Corte d’appello denunciando l’illegalità della pena, in
quanto il giudice di primo grado, nel calcolo della pena, sarebbe partito da

edittale due anni di reclusione.

3. Il ricorso è fondato.
Il giudice, nel calcolare la sanzione da applicare all’imputato i è partito da
una pena base di un anno, laddove il reato di calunnia prevede una pena
edittale minima di due anni di reclusione. Tale errore ha condotto ad irrogare
la pena finale di otto mesi di reclusione, dopo avere operato la riduzione per il
rito abbreviato e avere espressamente negato le circostanze attenuanti
generiche.
Il risultato è l’applicazione di una pena illegale.
Ne consegue l’annullamento della sentenza limitatamente al trattamento
sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di apoli per un nuovo giudizio sul
punto.
P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 18 giugno 2014

Il Consigl re estensore

una base di un anno, laddove il reato di calunnia prevede come minimo

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