Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34178 del 22/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34178 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO CARMINE N. IL 23/07/1980
avverso la sentenza n. 200/2011 TRIBUNALE di ANCONA, del
24/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 22/05/2013

DI ROCCO Carmine ricorre in Cassazione avverso la sentenza di condanna, in
epigrafe indicata, del Tribunale di Ancona in ordine al reato di cui all’art. 116, co.
13 del C.d.S..
Denuncia la mancata concessione delle attenuanti generiche e, comunque,
l’eccessività della pena.
Il motivo esposto è manifestamente infondato.
La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale
rientra, invero, nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale
assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli
elementi indicati nell’art. 133 c.p. (da ultimo, Cass., Sez. 4″, 13 gennaio 2004,
Palumbo) A ciò dovendosi aggiungere che non è neppure 1 necessaria una
specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in
una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (di recente, Cass., Sez. 4″, 4
dicembre 2003, Cozzolino ed altri).
Nella specie, risulta evidente che il potere discrezionale in punto di trattamento
dosimetrico, alla luce della pena pecuniaria inflitta, è stato dal giudice
correttamente esercitato, motivando l’entità della pena e, quindi, implicitamente,
il diniego delle attenua4generiche in ragione dei molteplici precedenti penali, così
dimostrando di aver tenuto conto degli elementi indicati nell’art. 133 c.p..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma all’udienza camerale del 22 maggio 2013.

FATTO E DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA