Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34178 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 34178 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

Data Udienza: 08/04/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ONORI ALESSANDRO N. IL 25/01/1966
avverso la sentenza n. 700/2004 CORTE APPELLO di ANCONA, del
17/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per S25, u_À.ds,1-0.
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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1. Onori Alessandro impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Ancona con la
4 quale f in parziale riforma della sentenza assunta in primo grado dal Tribunale di Ascoli Piceno ,
dichiarato il non luogo a provvedere avuto riguardo al reato di cui al capo D originariamente
ascritto al ricorrente per intervenuta prescrizione , è stata confermata la decisione in punto di
responsabilità quanto ai reati di cui ai capi a) e c) della rubrica , entrambi attratti all’egida
dell’art 73 dpr 309 , per detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina.
2. Si lamenta in ricorso violazione di legge avuto riguardo all’art. 190 cod.proc.pen. in
relazione alla ordinanza di ammissione delle prove resa il 23 febbraio 2004, disposta dal

ancora, assunzione della prova testimoniale in violazione di legge avuto riguardo alle
deposizioni dei coindagati, sentiti come testimoni in presenza di un provvedimento, quale
quello di archiviazione , che non porta ad una definizione immutabile del procedimento nei
confronti del teste , si che gli stessi andavano dunque sentiti con le garanzie previste dall’art.
197 bis cod.proc.pen.
Ancora , si adduce motivazione illogica in ordine alla ritenuta insussistenza della destinazione
della sostanza ad uso di gruppo.
3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
4. I motivi in rito hanno trovato esauriente risposta nella decisione appellata , in conformità al
dato normativo applicato.
4.1 Quanto alla ordinanza di ammissione delle prove testimoniali , resa in primo grado ai sensi
degli artt 190 e 495 cod.proc.pen. in assenza di una esplicita motivazione in punto alla
rilevanza delle prove ammesse, va ulteriormente ribadito che nel caso di provvedimento
positivo rispetto alle richieste veicolate dalle parti e in assenza di espliciti rilievi di segno
contrario sollevati dalle parti controinteressate all’assunzione ( nel caso non sono tali quelli
evidenziati in ricorso che attengono non all’ammissione ma al profilo in rito inerente il modo di
assunzione della deposizione del coindagato), la motivazione è implicitamente sottesa al
tenore, positivo , dell’atto , che non necessita di ulteriori approfondimenti argomentativi ove
non sollecitati e imposti , come nella specie , dal contraddittorio sul punto.
4.2 II tema della inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali assunte in asserita violazione del
disposto di cui all’ad 197 bis cod.proc.pen. a fronte dell’intervenuta archiviazione delle indagini
nei confronti dei soggetti escussi trova esaustiva definizione nella decisione della sezioni unite
di questa Corte distinta dal nr 12067/09 cui il Collegio mostra di aderire pedissequamente non
essendovi ragioni per discostarsi dalla relativa soluzione interpretativa, inadeguatamente
contrastata, peraltro, in ricorso attraverso il richiamo a precedenti arresti di questa Corte
superati dal citato intervento delle Sezioni Unite.
5. L’ultimo motivo di ricorso , infine , oltre a contrastare con la ricostruzione in fatto contenuta
in sentenza senza che risulti addotto alcun travisamento probatorio che possa inficiare il
portato della decisione assunta o segnalare effettivi momenti di illogicità dell’argomentare utili
a rendere incongrua la lettura del dato istruttorio offerto dalla decisione contrastata , sconta ,

giudice in assenza assoluta di motivazione tale da incidere sulla esistenza stessa dell’atto;

a tacer d’altro, un ulteriore e definitivo ostacolo logico a monte , quello della mancata
individuazione in sentenza e , ancor più radicalmente, nello stesso ricorso , degli elementi in
fatto utili ad affermare il coinvolgimento del ricorrente nella comune destinazione al consumo
di gruppo della sostanza consegnata al Petrucci e rinvenuta nella disponibilità del Palanca.
Perché possa configurarsi il consumo di gruppo occorre infatti che l’acquirente sia uno degli
assuntori della sostanza , acquistata nell’interesse comune ; e nel caso siffatto dato , con
riferimento al ricorrente , non appare neppure addotto .
6.

La inammissibilità del gravame rende, infine, indifferente il tema della maturata

instaurazione al fine di un valido rapporto processuale in esito al ricorso.
7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna delisFricorrente al pagamento delle
spese e di una somma, liquidata come da dispositivo , in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e di una somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso 1’8 aprile 2014

prescrizione, invocato dalla difesa nel corso della udienza , considerata la mancata

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