Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34177 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 34177 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ASSIRELLI EZIA N. IL 18/06/1968
avverso la sentenza n. 3953/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ..e., \il.; e.:’ 9,c-,4

Udito, per la parte civile, l’Avv –I
Uditi difensor Avv. -3

Data Udienza: 08/04/2014

Ritenuto in fatto
1. Assirelli Ezia propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di
Bologna con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Forlì
in punto alla responsabilità della ricorrente per il reato di cui all’art 73 comma V Dpr 309/90 (
detenzione a fine di spaccio di eroina) con parziale riforma solo del trattamento sanzionatorio ,
applicato nel minimo edittale in ragione della espunzione della recidiva contestata e
considerata in primo grado dal Tribunale.
2. Lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta destinazione ad uso non esclusivamente
personale della sostanza malgrado l’assenza di contatti con il soggetto assertivamente
cessionario della sostanza , la modestia quantitativa della stessa, compatibile con la
destinazione ad uso personale, lo stato di tossicodipendenza della ricorrente , la presenza di un
centro di spaccio vicino ai luoghi dell’arresto , la mancata dimostrazione di pregressi contatti
telefonici tra la ricorrente e il soggetto asserito destinatario della merce rinvenuta nella
disponibilità della Assirelli. E si segnala la illogicità di tutti gli elementi sintomatici della
destinazione a fine di spaccio ritenuta dalla Corte .
Si lamenta, ancora, la manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui sono state denegate
le generiche, considerata la condotta collaborativa della ricorrente e lo status di madre di
minore di anni uno.
Si lamenta infine violazione di legge avuto riguardo alla revoca parziale della lista testimoniale
con conseguente impossibilità per la difesa di escutere a testimonianza Fantini Claudio ,
ritenuta superflua senza una logica e coerente a norma motivazione .
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate da qui a poco.
2. Con il primo motivo vengono reiterate le indicazioni logiche sostenute in appello e dirette ad
asseverare una prospettazione dei fatti accertati alternativa alla ricostruzione offerta dai due
giudici del merito. La doglianza, dunque, piuttosto che concretarsi nella segnalazione dei profili
di incongruenza manifesta del ritenere posto a fondamento del giudizio di responsabilità mira
inammissibilmente a ribadire una lettura alternativa degli elementi in fatto acquisiti in
processo, lettura puntualmente superata dai giudici del merito.
Mentre, infatti, i vuoti logici addotti ( l’assenza di un contatto tra cedente e destinatario della
sostanza e omessa verifica del tabulati utili a riscontrare un contatto tra la Assirelli e il
destinatario della eroina) non scalfiscono la puntualità e la linearità della ricostruzione del fatto
fornita dalla Corte territoriale in linea con quella offerta dal Giudice di prime cure ( in forza alla
quale, grazie al servizio di osservazione all’uopo espletato, l’Assirelli e il potenziale cessionario
stavano per incontrarsi dopo un precedente abboccamento telefonico), gli altri elementi indicati
in ricorso costituiscono spunto per una lettura alternativa della vicenda nell’ottica della
destinazione ad uso personale della sostanza rinvenuta nella disponibilità della ricorrente ( che
poco prima del contatto con il cessionario, quando si trovava di fronte allo stesso ad una
distanza di venti metri, alla vista degli operanti tentò vanamente di dismettere , gettandola per

.

terra). Lettura puntualmente ritenuta recessiva dalla Corte sia per la inverosimiglianza delle
stesse affermazioni rese dalla imputata ( valutazione aprioristicamente contrastata in ricorso
senza alcuna specificazione delle ragioni del rilievo) sia per la forza complessiva degli elementi
logici a sostegno del giudizio di responsabilità ( vieppiù supportati dal riferimento al
rinvenimento in capo al soggetto interessato all’acquisto della somma in contanti necessaria
per l’acquisto di una dose compatibile con quantità di eroina vanamente dismessa dalla
ricorrente nonché di una agendina recante l’annotazione del numero telefonico del convivente
della Assireli , all’epoca agli arresti domiciliari).

superfluità sottesa alla revoca disposta ex art. 495 comma IV cod.proc.pen. in ordine alla
deposizione testimoniale del convivente della ricorrente trova chiaro ed evidente supporto
motivo nella complessiva valutazione del materiale probatorio acquisito in esito all’istruttoria ,
tale, per quanto sopra , da conclamare adeguatamente i profili di responsabilità ascrivibili alla
ricorrente. In questa chiave di lettura , il riferimento al possibile coinvolgimento nel fatto del
teste da escutere su indicazione della difesa finisce per cristallizzare definitivamente il tono di
superfluità sopravvenuta della deposizione , rendendo la relativa valutazione coerente al dato
normativo applicato e immune da censure logiche prospettabili in questa sede.
4. Il riferimento ai precedenti della ricorrente , uno dei quali specifico, completa , in termini di
esaustività, l’onere argomentativo chiesto in materia di generiche alla Corte territoriale,
inadeguatamente contrastato in ricorso attraverso la inammissibile segnalazione di elementi
fattuali e logici alternativi alla valutazione operata, nel caso compiutamente resa in linea con il
dato normativo di riferimento, senza che sia consentito al Giudice di legittimità di effettuare
diverse considerazioni sul rilievo ponderale da ascrivere agli elementi in gioco ove
correttamente richiamati come nella specie.
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese e di una somma, liquidata come da dispositivo , in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e di una somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso l’8 aprile 2014

2. E’ manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso giacché la valutazione di

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