Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34174 del 22/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34174 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCACCINI GIUSEPPE N. IL 29/10/1974
GAUDIANO PINO N. IL 18/09/1971
avverso la sentenza n. 446/2011 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 15/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/05/2013

t

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabili Gaudiano Pino e Procaccini Giuseppe in ordine
al reato di cui agli articoli 110,99 co.2 n.1,624 bis
co.1 e co.3,\Ihanno proposto distinti ricorsi in cassazione
i sopra indicati imputati censurandola per violazione di

edittale.
I ricorsi sono inammissibili,

ex articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposti per motivi manifestamente
infondati.
Quanto

alle

doglianze

concernenti

il

trattamento

sanzionatorio, si rileva che la decisione impugnata
risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che
soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di
legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamenti illogict (Cass., sez.3, 16 giugno
2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la
Corte di appello di Campobasso espressamente chiarito le
ragioni in base alle quali ha ritenuto di rideterminare la

legge in relazione alla rideterminazione della pena

pena ai due imputati nella misura indicata in dispositivo,
dopo avere dichiarato equivalenti anche all’aggravante di
cui all’art.625 n.5 c.p. le attenuanti generiche già
concesse dal primo giudice, con la già ritenuta
continuazione per il Gaudiano.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del

ammende della somma di euro 1.000,00 ciascuno a titolo di
sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, dei ricorrenti stessi (cfr. Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P

Q

M

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 22 maggio 2013

nsi

procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA