Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34174 del 22/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34174 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCACCINI GIUSEPPE N. IL 29/10/1974
GAUDIANO PINO N. IL 18/09/1971
avverso la sentenza n. 446/2011 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 15/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 22/05/2013
t
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabili Gaudiano Pino e Procaccini Giuseppe in ordine
al reato di cui agli articoli 110,99 co.2 n.1,624 bis
co.1 e co.3,\Ihanno proposto distinti ricorsi in cassazione
i sopra indicati imputati censurandola per violazione di
edittale.
I ricorsi sono inammissibili,
ex articolo 606, comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposti per motivi manifestamente
infondati.
Quanto
alle
doglianze
concernenti
il
trattamento
sanzionatorio, si rileva che la decisione impugnata
risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che
soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di
legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamenti illogict (Cass., sez.3, 16 giugno
2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la
Corte di appello di Campobasso espressamente chiarito le
ragioni in base alle quali ha ritenuto di rideterminare la
legge in relazione alla rideterminazione della pena
pena ai due imputati nella misura indicata in dispositivo,
dopo avere dichiarato equivalenti anche all’aggravante di
cui all’art.625 n.5 c.p. le attenuanti generiche già
concesse dal primo giudice, con la già ritenuta
continuazione per il Gaudiano.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del
ammende della somma di euro 1.000,00 ciascuno a titolo di
sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, dei ricorrenti stessi (cfr. Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P
Q
M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013
nsi
procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle