Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34169 del 22/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34169 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OURRAI MOHAMED N. IL 24/09/1971
avverso l’ordinanza n. 5031/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELL I;

Data Udienza: 22/05/2013

ff

,

(‘

In fatto e in diritto

Ourrai Mohamed- giudicato responsabile dei reati di
cui all’articolo 589, commi 1 e 2 c.p. con sentenza
del 28.09.2010 del Tribunale di Vigevano- ha proposto
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in
data 19.12.2011 con la quale la Corte di appello di

lui proposto per genericità dei motivi in punto di
responsabilità, chiedendone l’annullamento per
mancanza e manifesta illogicità della motivazione in
ordine agli elementi di prova, in particolare con
riguardo alla esperita consulenza tecnica d’ufficio in
primo grado e per mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Correttamente infatti la Corte territoriale ha
dichiarato l’inammissibilità dell’appello, in
considerazione della genericità dei motivi, che non
hanno messo il giudice di secondo grado in condizione
di individuare le effettive doglianze del ricorrente a
fronte delle argomentate ragioni poste a fondamento
della decisione impugnata sia in punto di
responsabilità, sia in relazione alla mancata
concessione delle attenuanti generiche .
Le stesse critiche merita l’odierno ricorso, in

Milano dichiarava l’inammissibilità dell’appello da

considerazione della genericità dei motivi che non
indicano adeguatamente le ragioni specifiche di
doglianza e i punti della ordinanza impugnata, ma si
limitano a proporre una diversa ricostruzione dei
fatti ritenuta preferibile dalla difesa.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di

ri

sanzione pecuniaria,

trattandosi

di causa di

inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte
Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,nella Camera di Consiglio del 22
maggio 2013.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

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