Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34168 del 15/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34168 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto dal Procuratore generale presso la Corte di
cassazione,
avverso l’ordinanza della Sezione settima della Corte di Cassazione n. 1001,
c.c. 3/6/2013, dep. 13/1/2014, reg. ric. n. 49598/2012,
nei confronti di
Alessandro SPINELLI, nato a Chiaravalle il 12.5.1983,
Silvia LAMOLINARA, nata a Giulianova il 16.5.1983
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale

Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo la revoca della ordinanza impugnata
nei confronti di Alessandro Spinelli e di Silvia Lamolinara.
RITENUTO che con sentenza in data 4/5/2012 il Tribunale di Macerata aveva
disposto, a norma degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen., nei confronti di
Donatella GUARNIERI l’applicazione della pena dalla stessa richiesta e,
contestualmente aveva condannato, all’esito di giudizio abbreviato, Alessandro
Spinelli e Silvia Lamolinara alle pene ritenute . di giustizia per il reato contestato
in concorso ai tre imputati;

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Data Udienza: 15/07/2014

che avverso l’applicazione della pena aveva proposto ricorso per Cassazione
Donatella GUARNIERI e avverso la condanna a seguito di abbreviato avevano
proposto appello Alessandro Spinelli e Silvia Lamolinara;
che l’appello di Spinelli e Lamolinara era stato rigettato della Corte di appello
di Ancona con sentenza in data 16.11.2012, avverso la quale aveva quindi
proposto ricorso, con ulteriore e diverso atto, il solo Spinelli;
che, ciò nonostante, la Corte di cassazione, investita del ricorso della
Guarnieri, con l’ordinanza della settima sezione in epigrafe, emessa in data
3/6/2013, ritenendo che con sentenza del 4/5/2012 il Tribunale di Macerata
avesse applicato la pena sia alla Guarnieri sia allo Spinelli e alla Lamolinara,
dichiarava gli stessi, unitamente a quello proposto da Guarnieri Donatella,
inammissibili, condannando ciascuno dei tre al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle
ammende.
Considerato che la settima Sezione della Corte di cassazione, ritenendo che
la sentenza del Tribunale di Macerata fosse stata emessa a norma degli artt. 444
e 445 cod. proc. pen. anche nei confronti di Spinelli Alessandro e Lamolinara
Silvia, è incorsa in evidente errore percettivo, non avvedendosi che nei confronti
degli stessi si era proceduto invece con rito abbreviato e che correttamente i due
condannati avevano proposto appello, nel frattempo già deciso dalla competente
Corte di merito;
che a causa di detto errore gli appelli proposti dai detti due imputati
erroneamente sono stati qualificati alla stregua di ricorsi e dichiarati
inammissibili, con le statuizioni conseguenti in tema di spese e sanzioni a favore
della cassa delle ammende;
che la ordinanza impugnata deve dunque essere revocata limitatamente alle
statuizioni nei confronti di Spinelli Alessandro e Lamolinara Silvia;
che la revoca esaurisce le competenze di questa Corte, giacché il ricorso
proposto dal solo Spinelli avverso la sentenza di appello risulta già deciso con
ordinanza n. 6522 del 9/12/2013, dep. 11/2/2014, mentre la Lamolinara ha
prestato acquiescenza alla sentenza di secondo grado.
P.Q.M.
Revoca l’ordinanza della Sezione settima della Corte suprema di cassazione
n. 1001/2014 del 03/06/2014, dep. 13/01/2014, limitatamente ai capi che
concernono gli imputati Spinelli Alessandro e Lamolinara Silvia.
Così deciso in Roma il giorno 15 luglio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

qualificava come ricorsi gli appelli di Spinelli Alessandro e Lamolinara Silvia e

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