Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34164 del 15/07/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34164 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da Leonard VISHAJ, nato in Albania il 29.9.1988,
avverso la sentenza emessa in data 18.1.2014 dal Tribunale di Varese.
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Eduardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Varese applicava a Leonard
VISHAJ, a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di mesi 8 di reclusione in
ordine al reato di cui all’art. 13, comma 13 d.lgs. n. 286 del 1998, in “Tradate il
17.1.2014”.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che si duole della mancanza
assoluta (grafica) di motivazione.
1
Data Udienza: 15/07/2014
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il fatto contestato e per il quale è stata applicata la
pena consiste nel rientro dell’imputato, coattivamente espulso in data 31.3.2008,
nel territorio italiano, “in data 17.1.2014”.
Il capo d’imputazione non fa riferimento all’accertamento e sembra dunque
considerare il fatto realizzato nella data indicata. E nessun elemento diverso
emerge dalla sentenza impugnata né risulta dagli atti – da cui si evince anzi che
l’imputato aveva dichiarato in sede di convalida di essere rientrato in Italia solo
dieci giorni prima -.
ad oltre cinque anni di distanza dall’espulsione (più di 5 anni e 9 mesi e dopo), e
dunque oltre il termine oggi previsto dal combinato disposto dei commi 13 e 14
dell’art. 13, d.lgs. n. 286 del 1998, a seguito delle modifiche recate dal d.l.
23.6.2011, n. 89, conv. con mod. con legge 2.8.2011, n. 129, in ossequio alla
Direttiva 2008/115/CE.
Il fatto, così come descritto nel capo d’imputazione non è per conseguenza
più idoneo ad integrare la fattispecie di reato contestata, potendo al più
integrare quella prevista dall’art.
Giudice di pace.
10-bis stesso decreto, di competenza del
La sentenza impugnata va per tale ragione annullata senza rinvio e,
qualificato il fatto ai sensi dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, gli atti vanno
trasmessi al Pubblico ministero presso il Tribunale di Varese per il corso ulteriore.
All’annullamento consegue altresì l’immediata liberazione del ricorrente, che
dagli atti trasmessi sembra essere ancora detenuto per il fatto originariamente
contestato. La Cancelleria provvederà alla comunicazione al Procuratore generale
presso la Corte di cassazione, a mente dell’art. 626 cod. proc. pen. .
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla definizione
giuridica del fatto, che qualifica ai sensi dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998.
Dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Varese.
Ordina l’immediata liberazione del ricorrente VISHAJ Leonard se non
detenuto per altra causa
Visto l’art. 626 cod. proc. pen., manda la cancelleria per la immediata
comunicazione del dispositivo al Procuratore generale presso questa Corte,
perché dia i provvedimenti occorrenti.
Così deciso in Roma il giorno 15 luglio 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Deve dunque presumersi che la condotta oggetto d’addebito si è realizzata