Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34163 del 15/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34163 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico ministero in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari,
avverso l’ordinanza emessa in data 15.7.2013 dal Tribunale di Castrovillari,
nei confronti di Mario SANTORO, nato ad Altomonte il 13.5.1944.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale
Vincenzo Geraci, che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del
ricorso.

1

Data Udienza: 15/07/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Castrovillari in composizione
monocratica, investito del giudizio nei confronti di Mario SANTORO imputato dei
reati di cui agli artt. 23, comma 3, I. n. 110 del 1975, 648 cod. pen. e 697 cod.
pen., commessi sino al 6.10.2012, rilevava che la contestazione si riferiva a
reato attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale e, non
essendosi tenuta udienza preliminare, restituiva gli atti al Pubblico ministero.
Ha proposto ricorso il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, denunziando
l’abnormità del provvedimento impugnato e chiedendone per tale ragione
l’annullamento.
Rimarca che il rinvio a giudizio era stato disposto con giudizio immediato e
che la restituzione degli atti al pubblico ministero non era in tale caso dovuta, la
evidenza della prova e la non necessità del passaggio per la fase dell’udienza
preliminare essendo stata già positivamente vagliata dal Giudice per le indagini
preliminari. La restituzione degli atti al pubblico ministero in siffatta fattispecie
produceva una situazione di stallo ineliminabile, giacché al pubblico ministero
non era addebitabile alcuna erronea valutazione in ordine alla attribuzione del
reato al giudice monocratico anziché a quello collegiale, e lo stesso non avrebbe
potuto oramai chiedere il rinvio a giudizio nelle forme ordinarie, né ripetere la
richiesta di giudizio immediato, sulla quale il Giudice per le indagini preliminari
s’era già pronunziato in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il giudizio
immediato. Inoltre la restituzione degli atti al Pubblico ministero indebitamente
rimetteva in termini l’imputato per la formulazione della richiesta di riti
alternativi, dalla quale era oramai decaduto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide (cfr.
Sez. 6, n. 31758 del 15/06/2006, Carta, Rv. 234864, e Sez. 1, n. 19512 del
15/04/2010, Carella, Rv. 247204, alle cui più ampie argomentazioni può qui farsi
integrale richiamo, nonché, argomentando a contrario, Sez. 1, n. 4778 del
15/11/2011, Olivieri, Rv. 251850), l’art. 33-septies cod. proc. pen. non può che
essere interpretato nel senso che l’accertamento dell’inosservanza delle
disposizioni che regolano l’attribuzione dei reati al giudice collegiale o al giudice
monocratico comporta, per regola generale, la mera trasmissione degli atti al
giudice competente, senza alcuna regressione di fase e, dunque, senza alcuna
restituzione degli atti al pubblico ministero. Solo nel caso, residuale, in cui
all’imputato spettava il passaggio alla fase processuale dell’udienza preliminare e
tale passaggio gli sia stato arbitrariamente negato, il giudice del dibattimento
deve invece trasmettere gli atti al pubblico ministero, così che l’imputato possa
essere rimesso nella condizione di accedere alla udienza preliminare e di
avanzare richiesta di riti alternativi nella sede che era per essi propria.

2

2.

Il comma 2 dell’art. 33-septies va, in altri termini, riferito esclusivamente
all’ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi non solo che il reato è stato
erroneamente ritenuto tra quelli attribuibili alla cognizione del giudice in
composizione monocratica anziché collegiale, ma che a causa di tale errore é
stata altresì erroneamente omessa l’udienza preliminare.
Tanto posto, e riconosciuta la erroneità del provvedimento impugnato, è da
valutare se lo stesso possa anche considerarsi abnorme.
Tuttavia, in un caso quale quello in esame – in cui, come detto, il Pubblico
ministero non è incorso in alcun errore che avrebbe indebitamente privato
l’imputato dell’udienza preliminare, ma ne ha doverosamente chiesto la citazione
giudice in composizione monocratica, anziché collegiale, è attribuibile a semplice
svista del Giudice per le indagini preliminari che ha disposto il giudizio immediato
-, le medesime ragioni che sostengono la necessità della interpretazione prima
accolta, convincono della abnormità della diversa soluzione privilegiata nel
provvedimento impugnato.
Intervenuta la restituzione oltre i termini previsti per la richiesta di giudizio
immediato, non soltanto si produrrebbe una non necessaria, e indebita,
regressione del procedimento nella fase antecedente l’esercizio dell’azione
penale, pur correttamente esaurita, ma si imporrebbe inoltre al Pubblico
ministero: o di procedere per via pretoria all’udienza preliminare, nonostante la
sussistenza delle condizioni per il giudizio immediato e la antidoverosità della
diversa opzione per l’ipotesi di immediato nei confronti di imputato in custodia
cautelare; o di rinnovare la richiesta di giudizio immediato, con scelta che,
seppure non sindacabile in sede dibattimentale, sarebbe comunque non
conforme al dettato normativo perché affetta da inosservanza dei termini di cui
agli artt. 453 e 454 cod. proc. pen., per altro rilevabile dal Giudice per le indagini
preliminari che ben potrebbe in teoria, per ciò solo, respingere la richiesta (cfr.
avv. dec. Sez. U, 24/04/2014, Squicciarino). Il tutto, ovviamente, con dispendio
di tempo, adempimenti e ritardi non giustificati da alcuna esigenza di garanzia o
interesse.
3. Per le ragioni esposte deve riconoscersi che il provvedimento, oltre che
inesatto, è da ritenere oggettivamente (a prescindere cioè da ogni aspetto di
colpa del giudice del dibattimento, certamente insussistente a fronte della
esistenza di un innegabile problema interpretativo) abnorme, in quanto
manifestazione di un potere che non può in astratto riconoscersi al giudice del
dibattimento, produttivo nel caso in esame di una regressione del procedimento
a fase delle indagini già ineccepibilmente conclusa e superabile con una nuova
vocatio in iudicium solo ove si ammetta che non si debbano rispettare le norme
che regolano la materia.
4. L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio e gli
atti vanno trasmessi al Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale, per
l’ulteriore corso.

3

a giudizio immediato “custodiale”, e in cui, invece, la erronea individuazione del

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale.
Così deciso in Roma il giorno 15 luglio 2014
Il Presidente

Il Consigliere er1sore

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