Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3416 del 29/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3416 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
– GIACCONE AURELIO, n. 26/08/1947 a MONREALE

avverso l’ordinanza tribunale del riesame di PALERMO in data 5/05/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. G. Romano, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

Data Udienza: 29/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5/05/2014, depositata in data 8/05/2014, il tribunale del
riesame di PALERMO rigettava la richiesta di riesame proposta dall’indagato
contro il decreto di sequestro emesso dal GIP del medesimo tribunale in data
10/04/2014, avente ad oggetto due immobili siti in Palermo (via Leonardo da

beni nella disponibilità del predetto indagato e della predetta società fino
all’equivalente di 620.059,00 euro (costituente il profitto del reato di cui all’art.
11, d. Igs. n. 74/00); giova precisare che il Giaccone Aurelio risulta, allo stato,
indagato – per quanto qui di interesse, in relazione al contenuto
dell’impugnazione di legittimità riguardante esclusivamente i fatti di cui al capo
a) della rubrica – per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte,
fatto contestato come commesso dal 9 luglio 2010 al 26 ottobre 2012, per aver al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi e sanzioni per un valore
accertato di oltre 620.000 euro, già oggetto di procedura di iscrizione a ruolo da
parte di Riscossione Sicilia s.p.a. -, alienato simulatamente l’immobile di sua
proprietà sito in via Leonardo da Vinci n. 294 alla società Immobiliare Alessandra
s.r.I., di cui il medesimo era legale rappresentante, per il valore di 120.000 euro
nonché, ancora per aver alienato le quote della predetta società ai figli Andrea ed
Alessandra, costituendo infine in concorso con questi ultimi il

trust ANILA

mediante atto simulato in modo da rendere in tutto o in parte inefficaci le
procedure di riscossione coattiva da parte dell’Erario nei suoi confronti.

2. Ha proposto ricorso l’indagato a mezzo del difensore fiduciario cassazionista,
impugnando l’ordinanza predetta, deducendo un unico motivo di ricorso, di
seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173
disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art.
606, lett. B), c.p.p., con riferimento all’art. 11, d. Igs. n. 74/00.
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto il tribunale del
riesame avrebbe ritenuto erroneamente applicabile l’art. 11, d. Igs. n. 74/00,
ossia assumendo come sussistente il delitto di sottrazione fraudolenta al
pagamento di imposte; diversamente, si sostiene in ricorso, il fumus commissi
delicti sarebbe insussistente in quanto, la condotta posta in essere dal ricorrente
non sarebbe stata inquadrabile nella fattispecie penale ipotizzata il cui
perfezionamento richiede l’accertamento che, attraverso gli atti posti in essere
2

Vinci, n. 292 e n. 294) intestati alla società Immobiliare Alessandra s.r.l. e dei

dall’indagato, si sia determinato una deminutio patrimoniale che possa impedire
il soddisfacimento della pretesa erariale, con conseguente profitto dell’agente;
nel caso in esame, si sostiene in ricorso, il ricorrente risulta detentore e
portatore dell’intero capitale obbligazionario relativo ai prestiti obbligazionari
emessi negli anni 1996, 1998 e 2007 dalla società F.C.F. Forniture Cine Foto
s.p.a. (oggi s.r.I.), oggetto di estinzione anticipata alla data del 23 giugno 2011,

dell’importo di circa 2 milioni di euro; secondo il ricorrente, in particolare, non
sarebbe corretto quanto sostenuto dal tribunale del riesame nell’impugnata
ordinanza avendo affermato che detto credito, da un lato, sarebbe fittizio in
quanto vantato dal ricorrente nei confronti di se stesso (atteso che la F.C.F.
s.p.a., ora s.r.I., è una società uninominale dallo stesso ricorrente amministrata)
e, dall’altro, che risulta assorbito come la società debitrice nell’Immobiliare
Alessandra s.r.l. che il 27 novembre 2010 ha acquistato l’intero pacchetto
azionario della F.C.F. s.p.a. per un importo di 1.224.000,00 euro, oltre ad aver
rilevato che le quote della predetta Immobiliare sono state integralmente
conferite nel trust sicchè anche i crediti sarebbero stati distratti nel

trust;

secondo il ricorrente, detta affermazione sarebbe erronea in quanto la società
debitrice, F.C.F. s.r.I., ha autonomia patrimoniale perfetta sicché il credito del
ricorrente costituisce un diritto concretamente azionabile, credito che alla data
del 31 dicembre 2012 era pari ad oltre 1.958.000,00 euro e che alla data del 18
aprile 2014 era pari ad 1.700.000,00 come agevolmente rilevabile del c.d.
mastrino di sottoconto di contabilità generale; erronea sarebbe, altresì,
l’affermazione secondo cui i relativi crediti vantati dal ricorrente sarebbero stati
distratti parimenti nel trust, ove si consideri che il conferimento nel trust delle
quote dell’Immobiliare Alessandra s.r.I., titolare dell’intero pacchetto azionario
della F.C.F., non costituirebbe un limite per il riconoscimento e l’eventuale
esecuzione del credito vantato dal ricorrente nei confronti di tale società; infine,
sarebbe censurabile l’affermazione del tribunale secondo cui le condizioni di
salute del ricorrente e le esigenze di garantire ai figli e nipoti un reddito annuo, a
fronte di rilevanti evasioni fiscali per gli anni 2004/2006, della sottoposizione a
verifiche ed ispezioni fiscali a decorrere dal 2007 e dell’incardinarsi di un
procedimento penale per quelle evasioni fiscali a decorrere dal 2010, si
sarebbero innestate necessariamente nel fine illecito di tutelare il patrimonio
destinato a figli e nipoti dalle aggressioni del Fisco; tale affermazione
contrasterebbe, secondo il ricorrente, con l’esegesi giurisprudenziale dell’art. 11,
d. Igs. n. 74/00, nonché con le reali ragioni che avevano determinato il ricorrente
a costituire il trust ANILA (che porterebbe le iniziali delle due nipoti, nati nel
3

sicchè a tale data egli era titolare di un credito certo, liquido ed esigibile

marzo e nell’agosto 2011), ossia garantire i bisogni primari dei familiari, alla luce
di alcune vicende occorse, quali le patologie da cui questi era affetto e la nascita
delle proprie nipoti; ad ulteriore comprova delle finalità elusive illecite, si
aggiunge, il ricorrente avrebbe mantenuto la carica di amministratore unico della
Immobiliare Alessandra s.r.l. e di F.C.F. Forniture Cine Foto s.r.I., assumendo
anche la carica di “guardiano” del trust ANILA costituito il 5 novembre 2012,

ai periodi di imposta 2004, 2005 e 2006.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato e dev’essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.

4.

Come sinteticamente indicato nell’illustrazione del motivo di ricorso, il

ricorrente si duole dell’impugnata ordinanza per aver ritenuto configurabile l’art.
11, d. Igs. n. 74 del 2000.
La tesi è priva di pregio, essendo sufficiente la mera lettura dell’impugnata
ordinanza. Ed invero, il tribunale del riesame adito motiva con particolare rigore
argomentativo sul punto, precisando che la sussistenza dell’ipotesi di reato
oggetto dell’imputazione cautelare è desumibile dalla complessiva operazione di
dismissione del patrimonio personale del ricorrente, conclusasi con la
“blindatura” nel trust ANILA dei beni immobili acquistati con il denaro derivante
dall’evasione tributaria. La tesi secondo cui il reato non sarebbe configurabile
perché, alla data del dicembre 2012, il ricorrente avrebbe vantato un credito di
circa 1.700.000 euro nei confronti di una società (la FCF S.p.A.) non è parsa, a
ragione, sostenibile al tribunale del riesame sia perché trattasi di operazione
fittizia (in quanto il ricorrente è amministratore della stessa FCF nonché,
contemporaneamente, creditore nei confronti della medesima) sia perché
l’operazione di acquisto delle quote della FCF da parte della Immobiliare
Alessandra s.r.l. è simulata, non avendo infatti quest’ultima società mai versato
il corrispettivo di tale cessione, pari a 1.224.000 euro (tant’è che il tribunale del
riesame, sul punto, evidenzia come si tratti di una donazione simulata: v. pag. 4
impugnata ordinanza).
E’, quindi, evidente la configurabilità del delitto in esame in quanto, come
ricordato dallo stesso giudice collegiale della cautela, il delitto di sottrazione
fraudolenta al pagamento delle imposte si consuma nel momento e nel luogo in
cui venga posto in essere qualsiasi atto che possa mettere in pericolo
l’adempimento di un’obbligazione tributaria (Sez. 3, n. 23986 del 05/05/2011 4

dunque in epoca di gran lunga successiva alla presunta evasione fiscale relativa

’.

dep. 15/06/2011, Pascone, Rv. 250646). Tale delitto, peraltro, può essere
integrato sia da un solo atto che da una pluralità di atti, formalmente autonomi,
ma animati da un’unica direzione finalistica (sottrazione fraudolenta al
pagamento delle imposte), idonea a raggiungere complessivamente quel grado
di offensività necessario e sufficiente all’applicazione della norma.
Ne consegue, dunque, che ove, nel caso di specie, il reato sia realizzato

dell’azione in cui si sostanzia la “complessiva” condotta.

5. Tutte le ulteriori censure si appalesano, all’evidenza, come puramente
contestative ed in fatto, in quanto si risolvono nella manifestazione di un
dissenso del ricorrente rispetto alla valutazione degli elementi probatori da parte
del giudice del riesame, che correttamente ha invece valutato la configurabilità
del fumus delicti nel caso in esame. Non deve, infatti, dimenticarsi che in sede
di riesame, il tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato.
L’accertamento della sussistenza del “fumus commissí delicti” va compiuto sotto
il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere
censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze
processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi
consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale
non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo
di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza
della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che
legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996 – dep. 29/01/1997, Bassi
e altri, Rv. 206657). Ed è quanto avvenuto, correttamente, nel caso di specie.

6. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2014

Il Co

liest.

Il Presidente

mediante una pluralità di atti, il momento consumativo coincide con il termine

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA