Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3416 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3416 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BLASI LUIGI N. IL 12/07/1984
avverso la sentenza n. 2684/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;
Data Udienza: 08/10/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 17 gennaio 2013, confermava la
condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo, in data 13 giugno 2012, alla pena di anni tre
di reclusione ed euro 800 di multa nei confronti di Blasi Luigi, ritenuto colpevole dei delitti di
rapina aggravata e sequestro di persona.
Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, denunciando vizio di
motivazione sul punto relativo al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile,
in quanto la sentenza impugnata, con motivazione corretta dal punto di vista logico e
giuridico, e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto che il giudizio di
equivalenza espresso dal primo giudice fosse “generosamente” concesso, in considerazione
della rilevante gravità del fatto e della mancanza di elementi valorizzabili in senso positivo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, l’8 ottobre 2013.
sulle contestate aggravanti.