Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34157 del 04/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34157 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

Data Udienza: 04/07/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Bilan Ljubisa

n. 1’11 ottobre 1952

avverso
l’ordinanza 26 settembre 2013 — Tribunale di Sorveglianza di Torino;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio dell’ordinanza impugnata;

yí-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con decreto in data 26 settembre 2013, depositato in cancelleria il 21 novembre 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l’istanza avanzata nell’interesse di Bilan Ljubisa volta a ottenere la misura alternativa
alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, L. 26 luglio
1975, n. 354) o della detenzione domiciliare (art. 47 ter comma 1 bis, L. 26 luglio

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che il richiedente aveva
omesso nella propria istanza una valida dichiarazione o elezione di domicilio come
emerso dal verbale di vane ricerche redatto dai Carabinieri di Monza in data 17 luglio 2013 relativo al domicilio indicato.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Bilan Ljubisa chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.

Osserva in diritto
2

3. — il ricorso è fondato e merita accoglimento: il decreto impugnato va annullato senza rinvio come da dispositivo.
3.1 — Occorre per vero rilevare che, come è orientamento consolidato di questa
Corte di legittimità, è inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ove la stessa sia priva della indicazione della
residenza e dell’ambiente di inserimento, lavorativo o meno. Tale carenza, infatti,
impedisce la valutazione delle prospettive di rieducazione e di prevenzione, cui è
subordinata l’ammissione al beneficio, e non consente neppure di acquisire le necessarie notizie attraverso informativa dei competenti servizi sociali, a norma
dell’art.666, comma 5, cod. proc. pen. D’altra parte, la mancanza di una stabile residenza non consente neppure il necessario supporto e il costante controllo del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le
prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali (Sez. 1, 22 dicembre 1998, n.
6584, Nikolic V, rv. 213368).
Nella fattispecie, tuttavia, non solo è presente nella istanza la indicazione di
domicilio, ma il verbale di vane ricerche afferisce a un periodo anteriore alla indica-

Ud. in c.c.: 4 luglio 2014 — Bilan Ljubisa — RG: 5079/13, RU: 22;

1975, n. 354).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

zione stessa, sicché non è certo né sicuro che il domicilio nello specifico fosse ancora inidoneo per le finalità sovra indicate, stante anche la circostanza che detta indicazione sarebbe potuta essere espressa dal richiedente anche all’udienza di trattazione della richiesta, circostanza oltretutto impedita per aver il Tribunale deciso ‘de
piano’.
La valutazione effettuata dal giudice è pertanto erronea e impone l’annulla-

4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 cod. proc.
pen. come da dispositivo

per questi motivi
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 4 luglio 2014

Il snsigliere estensore

Il Presidente

3

mento del provvedimento impugnato.

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