Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34156 del 04/07/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34156 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Tiano Regina
n. il 4 agosto 1977
avverso
l’ordinanza 11 dicembre 2013 — Tribunale di Sorveglianza di Salerno;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;
Data Udienza: 04/07/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale
Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 11 dicembre 2013, depositata in cancelleria il 17 dicembre 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Salerno dichiarava inammissibili le istanze avanzate nell’interesse di Tiano Regina per l’ottenimento di misure
alternative alla detenzione. Il giudice rilevava che la prefata era incorsa nella revoca, ai sensi dell’art. 51 ter Ord. pen., della misura degli arresti domiciliari di cui al-
Ord. pen., il divieto di concessione dei benefici richiesti per i tempi prescritti di legge.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Tiano Regina chiedendone l’annullamento per
violazione di legge e vizi motivazionali.
Osserva in diritto
3. — Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
3.1 — Sul punto si è già venuta a formare un consolidato orientamento di questa Corte di legittimità che ha avuto modo di ritenere che, attesa requiparabilità alla detenzione domiciliare, di cui all’art. 47 ter Ord. pen., del regime detentivo che si
instaura, ai sensi dell’art. 656, comma primo, cod. proc. pen., nei confronti del detenuto già agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire,
l’eventuale successiva revoca degli arresti domiciliari, quando non sia ancora intervenuta la decisione del Tribunale di Sorveglianza circa l’applicazione di una delle
previste misure alternative, comporta l’operatività del divieto di concessione di tali
misure, stabilito dall’art. 58 quater, comma secondo, Ord. pen. (Sez. 1, 12 aprile
2013, n. 27649, P.G. in proc. Moro, rv. 257118). Ne consegue che il divieto di cui
all’art. 58 quater Ord. pen. deve ritenersi operante anche nel caso di specie come
correttamente evidenziato da giudice del provvedimento impugnato.
4. — Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ud. in c.c.: 4 luglio 2014 — Tiano Regina — RG: 3753/14, RU: 18;
2
l’art. 656 comma 10 Ord. pen. sicché ne era conseguita, ai sensi dell’art. 58 quater
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE –
Prima Sezione penale
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 4 luglio 2014
Il Presidente
Il consigliere estensore