Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34155 del 04/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34155 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Ronchini Lidio

n. il 10 marzo 1928
avverso

l’ordinanza 16 febbraio 2012 — GIP del Tribunale di Bari;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la qualificazione del
ricorso come opposizione e la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Bari per
l’ulteriore corso;

Data Udienza: 04/07/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 16 febbraio 2012, depositata in cancelleria il 20 febbraio 2012, il GIP del Tribunale di Bari, quale giudice dell’esecuzione,
rigettava l’istanza di dissequestro avanzata nell’interesse di Ronchini Lidio disponendo nel contempo la confisca delle opere d’arte meglio indicate nel provvedimento gravato, in relazione al reato di cui all’art. 127 D. Lvo 490/99 e 648 cod. pen.

tempestivo ricorso per cassazione il medesimo Ronchini chiedendone l’annullamento
per violazione di legge e vizi motivazionali.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso va qualificato come opposizione e gli atti trasmessi al GIP del Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.
3.1. — È per vero giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità che,
in materia di confisca, la proposta impugnazione, debba essere convertita in opposizione ex art. 667 cod. proc. pen., comma quarto, e dunque rimessa alla decisione
dello stesso giudice dell’esecuzione, e ciò anche se il provvedimento oggetto di gra-

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vame sia stato emesso a seguito di contraddittorio partecipato tra le parti (cfr., in
tal senso, ex pluribus, Cass., Sez. 1, n. 36231 in data 20 settembre 2007, rv.
237897, Brugnami e altro; Cass. Sez. 1, n. 18223 in data 9 marzo 2007, rv.
237362 e 237361, Siclari; Cass. Pen. Sez. 1, n. 26021 in data 20 febbraio 2007, rv.
237334, Torcasio e Altri).
Tale soluzione è dovuta, per la sua natura processuale, anche qualora si tratti di
confisca emessa ai sensi di disposizioni speciali. E invero il combinato disposto dell’art. 676 cod. proc. pen., comma primo, e art. 667 cod. proc. pen., comma quarto,
impone di ritenere che contro il provvedimento emesso, anche in contraddittorio, in
materia di confisca, e anche ai sensi della citata normativa speciale, è dato quel
particolare, specifico, mezzo di reclamo che è l’opposizione (da condurre ex art. 666
cod. proc. pen., comma quarto, e cioè a contraddittorio partecipato) produttivo di
ordinanza finalmente ricorribile, questa sì, per cassazione. Pertanto il primo provvedimento non è impugnabile direttamente per cassazione.

Ud. in c.c.: 4 luglio 2014 — Ronchini Lidio — RG: 1971/14, RU: 17;

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2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Poiché infine, per il principio di conservazione espresso dall’art. 568 cod. proc.
pen., comma quinto, il giudice è tenuto alla corretta qualificazione della proposta
impugnazione, nella fattispecie il ricorso va convertito in opposizione da rimettere al
GIP del Tribunale di Bari

qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 676, 667 comma 4
cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 4 luglio 2014

DEPOSITATA

per questi motivi

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