Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34152 del 04/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34152 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TERESI CARMELA N. IL 10/05/1961
avverso l’ordinanza n. 9665/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 01/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
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• e le conclusioni del PG Dott. L-,

{r< At. ■ Uditi difensor Avv.; -CI / ‘ i-42. Qat c9- cj 4 Jl ' 0 Data Udienza: 04/07/2014 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ordinanza in data 1.10.2013 il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza di riabilitazione presentata da TERESI CARMELA, in relazione alla condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo in data 20.9.1997 per il delitto di circonvenzione di incapace (art.643 c.p.) commesso nell'anno 1992, abusando dello stato di infermità di Bologna Giuseppe, facendosi intestare un libretto di risparmio contenente oltre cento milioni di lire, con le quali acquistava un appartamento in Palermo intestandolo a se stessa. Il Tribunale di sorveglianza dava atto delle positive informazioni sulla condotta degli ultimi tre Italiana Ciechi e che era membro della Commissione Invalidi Civili. Dava altresì atto che la Teresi aveva ricercato eredi di Bologna Giuseppe (deceduto a Palermo il 24.2.1993) per risarcire i danni, ma dalle ricerche effettuate dall'istante non era risultata la presentazione di alcuna denuncia di successione. Riteneva, però, che la mancata presentazione di una denunzia di successione non fosse elemento sufficiente a provare l'impossibilità ad effettuare il risarcimento del danno. Secondo il Tribunale di Sorveglianza, a fronte di un enorme illecito arricchimento, l'istante avrebbe dovuto effettuare un risarcimento a favore della comunità o della Res Publica. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento, poiché vi erano tutte le condizioni previste dalla legge per concedere alla ricorrente la richiesta riabilitazione. Il Tribunale di sorveglianza aveva riconosciuto come sussistente il requisito della buona condotta nel periodo previsto dalla legge e aveva dato atto che la Teresi aveva effettuato ogni possibile ricerca degli eredi della parte lesa per poter risarcire il danno. Aveva però ritenuto non adempiuto l'obbligo del risarcimento del danno, nonostante la dimostrata mancanza di eredi della persona offesa dal reato. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso sia fondato nei limiti appresso precisati. Il Tribunale di sorveglianza ha dato atto che sussistevano tutte le condizioni previste dalla anni dell'istante, essendo risultato che svolgeva attività di assistente sociale presso l'Unione legge per concedere la riabilitazione, salvo il mancato risarcimento del danno che, in mancanza di eredi della persona offesa, doveva essere effettuato in favore della comunità, tenuto conto del notevole arricchimento conseguito dalla ricorrente con la commissione del reato di cui all'art.643 c.p.. L'art.179 c.p. prevede che la riabilitazione non può essere concessa quando il condannato non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che, in considerazione del notevole arricchimento tratto dalla commissione del reato, la ricorrente dovrebbe porre in essere, per ottenere la riabilitazione, un'attività risarcitoria in favore della comunità, ma trattasi di un obbligo non 1 P-76) previsto dalla legge che, anche per la sua indeterminatezza, non può essere imposto dal Tribunale di sorveglianza come condizione per ottenere la riabilitazione. Peraltro, alla stregua delle allegazioni della ricorrente, non appaiono complete le ricerche volte a individuare l'esistenza di eredi di Bologna Giuseppe, con riguardo al fratello Bologna Girolamo e ad eredi del predetto, nonché con riguardo a Di Stefano Carmelo e ad eredi dello stesso. L'aver utilizzato il profitto del reato per acquistare un appartamento è un elemento che può essere preso in considerazione al fine di valutare la condotta della ricorrente, ma dovrebbe sequestrare e confiscare il profitto del reato e dovrebbe anche essere precisata l'epoca in cui è stato acquistato l'appartamento con i proventi del reato. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo per nuovo esame, tenuto conto dei principi indicati da questa Corte. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia gli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo per nuovo esame. Così deciso in Roma in data 4 luglio 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente anche essere chiarito come mai nel processo a carico della Teresi non si è provveduto a

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