Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34151 del 22/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34151 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANZO FELICE N. IL 01/08/1986
avverso la sentenza n. 1189/2011 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 19/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/05/2013

Pi

Manzo Felice, imputato in ordine al reato di cui agli
articoli 110,624 e 625 n.2 e 7 c.p., ricorre per
cassazione contro la sentenza di applicazione concordata
della pena in epigrafe indicata, deducendo violazione di
legge in quanto il giudice gli avrebbe applicato
l’aumento per la contestata aggravante della recidiva
reiterata di cui all’articolo 99, comma quarto, c.p.,
laddove il fatto non sarebbe particolarmente grave, né
allarmante, con la conseguente possibilità di escludere
la contestata recidiva reiterata.
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3,
c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le
parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero
presupposti dell’articolo 129 c.p.p.. Tale motivazione,
avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti,
appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per
la
costante
secondo
decisioni,
tale
genere
di
giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass.
S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino; Cass. S.U. 25 novembre 1998, Messina).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna 1de
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
della somma d euro 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2013

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IN CANCELLERIA

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