Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34151 del 04/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34151 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIULLA ROBERTO (RINUNCIANTE) N. IL 04/05/1963
avverso il decreto n. 1952/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 23/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. E
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 04/07/2014

IN FATTO E IN DIRITTO

1. In data 23 aprile 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava
inammissibile l’istanza di riabilitazione proposta da Ciulla Roberto per il mancato
decorso di otto anni, ai sensi dell’art. 179 co.2 cod.pen., trattandosi di soggetto
recidivo.
2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione – a mezzo del

Con atto depositato in data 20 maggio 2014 il Ciulla dichiarava di rinunziare al
proposto ricorso.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinunzia ai sensi
dell’art. 591 co.1 lett. d cod.proc.pen. .
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della
cassa delle ammende che stimasi equo determinare nella misura di euro 500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 4 luglio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

difensore – Ciulla Roberto.

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