Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34151 del 04/07/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34151 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CIULLA ROBERTO (RINUNCIANTE) N. IL 04/05/1963
avverso il decreto n. 1952/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 23/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. E
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Data Udienza: 04/07/2014
IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 23 aprile 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava
inammissibile l’istanza di riabilitazione proposta da Ciulla Roberto per il mancato
decorso di otto anni, ai sensi dell’art. 179 co.2 cod.pen., trattandosi di soggetto
recidivo.
2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione – a mezzo del
Con atto depositato in data 20 maggio 2014 il Ciulla dichiarava di rinunziare al
proposto ricorso.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinunzia ai sensi
dell’art. 591 co.1 lett. d cod.proc.pen. .
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della
cassa delle ammende che stimasi equo determinare nella misura di euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 4 luglio 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
difensore – Ciulla Roberto.