Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3415 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3415 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIANA FRANCESCO N. IL 03/02/1979
CECORA ARTURO N. IL 21/08/1975
avverso la sentenza n. 371/2008 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza in data 6 dicembre 2012, rigettava l’appello
proposto da Cecora Arturo avverso la condanna pronunciata dal Tribunale di Isernia, in data
14 maggio 2008, alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 2.500 di multa, in
quanto ritenuto colpevole dei reati di rapina aggravata e furto aggravato, mentre riduceva la
pena inflitta a Diana Francesco, ritenuto colpevole dei medesimi reati commessi in concorso
con il Cecora, nella misura di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa .

Il difensore di Diana Francesco lamenta vizio di motivazione sull’entità della pena,. in
particolare sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle
contestate aggravanti.
Il difensore di Cecora Arturo deduce i seguenti motivi: 1) inosservanza di norme
processuali, poiché la sentenza sarebbe caratterizzata da “un forte sbilanciamento contro reo
nella valutazione degli elementi emersi”; 2) erronea applicazione della legge penale e illogicità
della motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche in
giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.
I motivi dei ricorsi sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di
legittimità.
Il motivo di ricorso del Diana è manifestamente infondato, perché la sentenza
impugnata ha accolto il suo appello concedendo le attenuanti generiche e il giudizio di
equivalenza rispetto alle contestate aggravanti non può essere rivalutato in questa sede di
legittimità
Il primo motivo di ricorso del Cecora non è consentito, perché, con l’apparente
deduzione di inosservanza di norme processuali, tende ad ottenere una inammissibile
ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento. Il secondo motivo di ricorso del Cecora è manifestamente
infondato, poiché la sentenza impugnata, con corretta e logica motivazione, esclude la
concessione delle attenuanti generiche in considerazione dei numerosi e gravi precedenti
penali e la mancanza di elementi di valutazione positivi.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi delle impugnazioni, al pagamento ciascuno della somma, che si ritiene
equa, di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013.

Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati.

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