Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34149 del 04/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34149 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSCONI ANGELO BRUNO N. IL 01/01/1948
avverso il decreto n. 5548/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO,
del 18/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
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CAIAZZO;
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lette/4Lle conclusioni del PG Dott. G.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/07/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto in data 18.9.2013 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano dichiarava
inammissibile ex art. 666/2 c.p.p. l’istanza con la quale RUSCONI ANGELO BRUNO aveva
chiesto la riabilitazione ex art. 178 c.p., osservando che non risultava risarcito il danno
derivante dal reato.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l’annullamento
per assoluta carenza di motivazione, in quanto non era stato indicato nel decreto a quale
reato, tra le condanne riportate dal Rusconi, il giudice avesse fatto riferimento, allorché aveva

Inoltre, l’omessa adozione del rito camerale era una palese violazione del diritto al
contraddittorio, essendo stato l’istante privato della possibilità di essere ascoltato con
riferimento alle condizioni per la riabilitazione.

Il ricorso è fondato.
Nel procedimento di sorveglianza, cui si applicano, per il richiamo operato dall’art. 678 cod.
proc. pen., le norme sul procedimento di esecuzione, la declaratoria di inammissibilità può
essere emessa “de plano” dal Presidente del collegio soltanto quando l’istanza appaia
manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera
riproposizione di richiesta già rigettata. La carenza delle condizioni di legge deve intendersi
rigorosamente e in senso restrittivo, come difetto dei presupposti posti dalla legge per
l’emanazione del provvedimento, e non controversi, e che non implichino alcuna valutazione
discrezionale da parte del Tribunale (V. Sez. 1 sent. n. 996 del 26.2.1991, Rv. 187316; Sez. 1
sent. n. 3133 dell’1.7.1993, Rv. 194830; Sez. 1 sent. n. 6212 del 20.12.1994, Rv. 200249).
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano non si è attenuto ai suddetti principi,
emettendo un provvedimento sostanzialmente privo di motivazione, poiché non è indicato il
reato per il quale l’istante non avrebbe provveduto a risarcire il danno.
Peraltro, in tema di riabilitazione, per potersi valutare il mancato risarcimento dei danni a
favore della parte lesa, occorre accertare se il debito sia liquido ed esigibile, se sia stato
quantificato dal creditore, se l’inadempimento sia stato volontario o, per qualsiasi ragione,
necessitato.
Il decreto, pertanto, deve essere annullato senza rinvio, in quanto utilizzato in assenza dei
rigorosi presupposti che lo giustificano, e gli

atti devono essere trasmessi al Tribunale di

sorveglianza di Milano per la decisione sull’istan za.
P.Q .M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
sorveglianza di Milano per la decisione sull’istan za.
Così deciso in Roma in data 4 luglio 2014
Il Consigliere estensore

affermato che il danno non risultava essere stato risarcito.

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