Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34148 del 04/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 34148 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Lecce, sezione distaccata di Taranto
nei confronti di
De Lisi Stefano

n. il 17 agosto 1989

avverso
l’ordinanza 16 ottobre 2013 — Tribunale di Sorveglianza di Taranto;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Taranto per nuovo esame;

Data Udienza: 04/07/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 16 ottobre 2013, depositata in cancelleria
il 21 ottobre 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto, nel rigettare le istanze
avanzate nell’interesse di De Lisi Stefano, volte a ottenere le misure alternative alla
detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, L. 26 luglio 1975,
n. 354) ovvero della semilibertà (art. 50, L. 26 luglio 1975, n. 354) o della deten-

2. — Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore
Generale territoriale chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali avendo il giudice, tra l’altro, del tutto travisato le informazioni trasmesse
dalla DDA di Lecce che, contrariamente a quanto assunto dal Tribunale di Sorveglianza, rivelavano collegamenti attivi e attuali del soggetto con la criminalità organizzata.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Taranto.
2

3.1 — La motivazione si appalesa sotto più aspetti lacunosa, insufficiente e contraddittoria con le risultanze istruttorie acquisite. Ed invero appare utile rilevare
che, attraverso la misura alternativa al carcere, l’ordinamento ha inteso attuare una
forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i
quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi
di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza
utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Cass., Sez. 1, 4 marzo 1999, Danieli, rv 213062) nelle pendenze processuali (Sez. 1, cit.) nelle informazioni di P.S.
(Sez. 1, 11 marzo 1997, Capiti, rv. 207998) ma anche, e in pari grado di rilievo
prognostico, dalla condotta carceraria e dai risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture carcerarie di osservazione (Sez. 1, 22 aprile 1991, Calabrese,
in Cass. pen., 1992, 1894).

Ud. in c.c.: 4 luglio 2014 — De Lisi Stefano — RG: 51094/13, RU: 7;

zione domiciliare applicava al prefato quest’ultima.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ciò posto, deve rilevarsi che, come correttamente posto in evidenza dal rappresentante della pubblica accusa impugnante, il Tribunale di Sorveglianza non ha effettuato con la dovuta attenzione il vaglio di pericolosità del richiedente e che pur
emergeva ex actis dalla pretermessa, dal punto di vista valutativo, documentazione
disponibile nel fascicolo e consistita, non solo dalla constatazione circa la sussistenza a carico del De Lisi del procedimento in corso per evasione, commesso quando il
prefato già si trovava agli arresti domiciliari, ma anche dalla sentenza del Giudice

condannato il medesimo De Lisi alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di
associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reato di per
sé a carattere ostativo ai sensi dell’art. 4 bis ord. pen.
Inoltre il giudice ha travisato anche il contenuto della relazione del Procuratore
distrettuale antimafia che ha evidenziato per il De Lisi un perdurante contatto con la
criminalità organizzata, circostanza questa che elevava la soglia di pericolosità del
soggetto, ritenuta per contro insussistente dal giudice, che avrebbe richiesto, da
parte sua, una più approfondita disamina delle condizioni di ammissibilità di accesso
alla misura applicata.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 cod. proc.
pen. come da dispositivo

per questi motivi
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Taranto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 4 luglio 2014

rba risi

3

dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Lecce 18 febbraio 2013 che aveva

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA