Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34145 del 03/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34145 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico ministero in persona del Procuratore della
Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Verona,
avverso l’ordinanza emessa in data 22.11.2013 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Verona,
nei confronti di
Matteo SAORIN, nato a Verona il 27.7.1978.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
della ordinanza impugnata.

1

Data Udienza: 03/07/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Verona, decidendo quale giudice dell’esecuzione, revocava, come
richiesto dal Pubblico ministero, la sospensione condizionale della pena di un
anno, sei mesi di reclusione e 4.131,66 euro di multa inflitta a Matteo Saorin con
sentenza in data 4.3.1998, divenuta definitiva il 2.4.1998, in ragione della
commissione nel quinquennio successivo, da agosto 2000 ad aprile 2001, di altro
delitto, accertato con sentenza di condanna definitiva il 18.3.2013.
Dichiarava tuttavia prescritta la pena inflitta con la sentenza cui accedeva la
reato il cui accertamento aveva comportato la revoca, ritenendo che fosse da
seguire l’orientamento secondo cui «il termine di prescrizione della pena decorre
dal momento in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del beneficio
precedentemente concesso […] e non dal giorno in cui è divenuta definitiva la
decisione che ha accertato la causa di revoca, non potendo porsi a carico del
condannato il danno per il ritardo con cui viene presa la decisione», riferito a
Cass. sez. 1, n. 244714 del 2009.
2. Ha proposto ricorso il Pubblico ministero, in persona del Procuratore della
Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Verona, che chiede l’annullamento del
provvedimento impugnato, rilevando che andava invece seguito l’orientamento
espresso da Cass. sez. 1, n. 13414 del 2013, che meglio rispondeva alla ratio
dell’art. 172 cod. pen., ai principi ispiratori dell’art. 5 cod. pen. e al principio di
effettività e certezza della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso, anche se sorretto da argomenti non tutti
conferenti (quale il richiamo all’art. 5 cod. pen.), è nella sostanza fondato.
2. E’ da considerare principio oramai consolidato, che il Collegio condivide,
quello secondo cui, nel caso di pena condizionalmente sospesa e di successiva
revoca della sospensione condizionale, il dies a quo da cui decorre il termine di
prescrizione della pena coincide con il giorno in cui è passata in giudicato la
decisione che accerta la commissione del reato da cui dipende la revoca del
beneficio (così, in motivazione, Sez. 1, Sentenza n. 13414 del 21/02/2013,
Strusi, Rv. 255647, che fa riferimento al momento in cui «è divenuta definitiva la
decisione che ha accertato la causa della revoca poiché solo da quel momento si
ha certezza giudiziale dell’avvenuta verificazione della causa risolutiva e si ha
altresì la possibilità di dare corso alla concreta esecuzione della pena già coperta
dal beneficio», erroneamente massimata nel senso che il termine decorre dal
«giorno in cui è passata in giudicato la decisione che ha disposto la revoca del
beneficio») e non dal momento in cui è stato commesso il reato che ha dato
luogo alla revoca medesima, né dal momento in cui viene formalmente revocata
la sospensione.
E, in realtà, non dice affatto cosa diversa Sez. 1, Sez. 1, n. 26748 del

7.

sospensione revocata, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla commissione del

21/05/2009, Papallo, Rv. 244714, citata nel provvedimento impugnato, che, è
bene precisare, si riferisce a pena condonata ex d.P.R. n. 413 del 1978, e a
successiva revoca del condono ai sensi dell’art. 9 del medesimo decreto,
dipendente dall’intervenuta condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi
per delitto non colposo commesso entro cinque anni dall’entrata in vigore del
decreto stesso. La sentenza, difatti, ha ritenuto corretta la decisione del giudice
dell’esecuzione secondo cui si doveva fare riferimento, quale

dies a quo del
termine di prescrizione, al giorno «di passaggio in giudicato della sentenza che
era causa della revoca, poiché in quel momento si era verificata la condizione

necessario per la esecuzione della pena decorra, nel caso in cui la esecuzione sia
condizionata, dal momento in cui si è verificata la condizione, con ciò evocando i
presupposti di fatto e di diritto per il verificarsi della condizione e non anche un
provvedimento di accertamento definitivo della verificazione della condizione».
In altri termini, e al di là degli equivoci verbali: ove la revoca del beneficio
sia legata alla “commissione del reato”, potrebbero teoricamente venire in rilievo
tre momenti: il momento storico di commissione del reato (presupposto di
fatto); il momento di accertamento giudiziale di tale commissione, che deve
essere definitivo (presupposto giuridico); il momento in cui viene il beneficio
viene revocato. Dal primo non possono decorrere i termini di prescrizione,
perché «è del tutto incontroverso, anche alla luce del principio di cui all’art. 27,
secondo comma, Cost., che l’effetto preclusivo dell’estinzione del reato non
consegue al mero fatto di avere commesso un delitto entro il termine di cinque
anni, ma all’accertamento della responsabilità contenuto in una sentenza
irrevocabile di condanna» (C. cost. n. 107 del 1998), sicché quando il codice
penale parla di “reato commesso”, l’espressione è da intendersi alla stregua di
“reato definitivamente accertato come commesso”. E neppure detti termini
possono decorrere dall’ultimo di tali momenti, che si riferisce a decisione
meramente ricognitiva di condizione verificatasi, il cui eventuale ritardo non può
dunque gravare sul condannato. L’unico momento in cui possono invece
considerarsi perfezionati i presupposti “di fatto e di diritto” per la revoca, e da cui
può validamente (in base al principio contra non valentem agere non currit
praescriptio) decorrere il termine di prescrizione, è perciò il secondo: quello
dell’accertamento giudiziale definitivo della commissione del reato da cui
consegue la revoca.
3. Nel caso in esame la pena oggetto di sospensione revocata è stata perciò
erroneamente dichiarata prescritta in base al non corretto presupposto che la
commissione di un reato negli anni 2000 -2001, definitivamente accertato solo
nel 2013, consentisse di far risalire alla data del fatto storico gli effetti di
rimozione della sospensione e il decorso del termine di prescrizione della pena.
Il provvedimento impugnato deve per conseguenza essere annullato senza
rinvio limitatamente alla dichiarazione di prescrizione della pena, che va
eliminata apparendo evidente dalla cronologia riferita e risultante dagli atti il
mancato decorso dei relativi termini.
La presente decisione sarà comunicata a cura della cancelleria al Procuratore

3

che autorizzava la esecuzione della pena, a norma dell’art. 172 c.p., comma 5»,
rilevando che la stessa lettera dell’art. 172 cod. pen. «impone che il tempo

della Repubblica di Verona per quanto di competenza in ordine all’esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla dichiarata
estinzione della pena per prescrizione, che elimina.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica di Verona per quanto di
competenza.

Il Consigliere esteps(ore

Il Presidente

Così deciso in Roma il giorno 3 luglio 2014

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