Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34144 del 03/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34144 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PATTI
nei confronti di:
DI CACCAMO EMANUELE SALVATORE N. IL 30/05/1982
avverso l’ordinanza n. 30/2013 TRIBUNALE di PATTI, del
02/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/seAtite le conclusioni del PG Dott. Q ,
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Uditi difensor Avv.; —

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Data Udienza: 03/07/2014

UZ-CA)

Ritenuto in fatto.
1.11 2 dicembre 2013 il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, in

funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata dal Pubblico
ministero, volta ad ottenere, nei confronti di Emanuele Di Caccamo, la revoca del
beneficio della sospensione condizionale, osservando che la sentenza di
applicazione della legge emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non può costituire
causa di revoca del beneficio in questione, concesso in relazione ad una condanna

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti, il quale lamenta
violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 168, comma 1 n. 1, c.p., atteso
che Di Caccamo, condannato con sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato,
dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo alla pena,
condizionalmente sospesa, di un anno, undici mesi, ventidue giorni di reclusione ed
euro duemila di multa per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,
commesso nel novembre 2009 (irrevocabile il 21 dicembre 2011), aveva commesso,
entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza un delitto per il quale
era stata pronunziata il 23 aprile 2012 sentenza di applicazione concordata della
pena dal Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant’Agata Militello (irrevocabile
il 18 maggio 2012).

Osserva in diritto.

Il ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato.
1.11 provvedimento impugnato viola il disposto di cui all’art. 168, comma
primo, ipotesi prima, c.p., in quanto la disposizione in esame stabilisce che la
sospensione condizionale della pena é revocata di diritto, quando il condannato
commette nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della precedente
sentenza di condanna che aveva concesso il beneficio un reato per il quale riporti
una condanna a pena detentiva.
Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato sulla base di
una giurisprudenza risalente e ormai superata da un successivo indirizzo
interpretativo, la sentenza di patteggiamento, in ragione dell’equiparazione
legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un’espressa previsione di
deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art. 168, comma primo,
1

per un fatto precedentemente commesso

n. 1 c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez.
U., n. 17781 del 29 novembre 2005)
2.Nel caso in esame, la sentenza successivamente pronunziata, ai sensi dell’art.
444 c.p.p., nei confronti di Emanuele Di Caccamo il 23 aprile 2012 (irrevocabile il
18 maggio 2012) per il reato di cui all’art. 6, comma 1, lett. d) 1. n. 201 del 2008,
commesso il 12 aprile 2012,ben poteva, quindi, costituire motivo di revoca del
beneficio della sospensione condizionale della pena in precedenza concesso dal

cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, consumato sino al novembre 2009 (cfr.
sentenza del 29 novembre 2011, irrevocabile il 21 novembre 2011).
S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per
nuovo esame al Tribunale di Patti.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Patti.
Così deciso, in Roma, il 3 luglio 2014.

giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in relazione al delitto di

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