Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34143 del 03/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34143 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico ministero, in persona del Procuratore della
Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Brindisi,
avverso l’ordinanza emessa in data 29.11.2013 dal Tribunale di Brindisi nei
confronti di
Mario Bagordo, nato a Mesagne il 5.9.1978.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla parte oggetto di censura.

RITENUTO IN FATTO
I.. In data 23.9 – 2.10.2013 il Pubblico ministero in sede avanzava al
Tribunale di Brindisi, giudice dell’esecuzione, richiesta di revoca della
sospensione condizionale della pena di quattro mesi di reclusione inflitta a Mario
Bagordo con la sentenza in data 24.12.2012 del medesimo Tribunale,

1

4/-

Data Udienza: 03/07/2014

irrevocabile il 26.1.2013, nonché della pena di un mese di reclusione, inflitta a
titolo di continuazione con quella irrogata con precedente sentenza del 5.3.2013
del Tribunale di Brindisi, irrevocabile il 4.4.2013, in ragione dell’intervenuta
(terza) condanna, in data 6.5.2013, irrevocabile il 29.5.2013, alla ulteriore pena
di otto mesi di reclusione per altro reato commesso il 28.3.2013.
Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Brindisi revocava la sospensione
condizionale della pena di quattro mesi di reclusione inflitta con la prima
sentenza. Rilevato, tuttavia, che l’ultima condanna si riferiva a reato commesso
prima del passaggio in giudicato della seconda, rigettava la richiesta di revoca
della sospensione condizionale per la pena di un mese di reclusione con questa

2. Ha proposto ricorso il Pubblico ministero, in persona del Procuratore della
Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Brindisi, chiedendo l’annullamento
dell’ordinanza impugnata per la parte in cui respingeva la richiesta di revoca
della sospensione condizionale concessa con la seconda condanna.
Osserva che la decisione della Cassazione citata dal Tribunale non era
affatto chiara, non consentendo di comprendere per quale ragione la Corte di
legittimità avesse inteso, come sembrava, limitare la possibilità di revoca alla
prima condanna. Quel che sembrava al ricorrente chiaro, però, era il principio
affermato con riguardo alla decorrenza dalla prima condanna del termine di
cinque anni previsto dall’art. 168 cod. pen. Dunque, secondo il ricorrente, anche
nel caso in esame il termine quinquennale decorreva [in base alla sua personale
interpretazione del precedente di legittimità] per tutti i reati cui era conseguita
condanna a pena sospesa, dalla prima sentenza ed era perciò da ritenere
irrilevante che l’ultima sentenza si riferisse a reato commesso prima della
seconda.
D’altronde, diversamente opinando e accogliendo la tesi del Tribunale si
sarebbe verificata la situazione, affatto anomala e in contrasto con il disposto
dell’art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen., di una sospensione condizionale
illegittimamente concessa a persona che aveva già subito altra condanna a pena
detentiva non sospesa per delitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato.
2. Va anzitutto rammentato (sembrando che il dato sfugga al ricorrente) che
C. cost. n. 95 del 1976 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 164,
ultimo comma, del codice penale (così come modificato dall’art. 12 del d.l. 11
aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220), nella parte in cui
non consent[iva] la concessione della sospensione condizionale della pena a chi
ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non
sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la
condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 del codice penale.
Nel caso in esame, dunque, dopo una prima condanna a quattro mesi di
reclusione, la seconda condanna a pena di un mese di reclusione poteva essere

seconda condanna inflitta, richiamando Cass. sez. 1, n. 40522 del 2008.

sospesa a prescindere dalla sospensione della prima condanna. E il
mantenimento della sospensione in relazione a detta seconda condanna non
viola affatto l’art. 164, comma quarto, cod. pen.
3. L’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., riconosce d’altronde al giudice
dell’esecuzione il potere di procedere alla revoca della sospensione condizionale
della pena, oltre che nelle ipotesi di revoca “di diritto” di cui al primo comma
dell’art. 168 cod. pen., anche «quando rileva l’esistenza delle condizioni di cui al

risulti appunto concessa «in violazione dell’art. 164, quarto comma, in presenza
di cause ostative».
Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione non poteva perciò revocare la
seconda condanna ai sensi del combinato disposto degli artt. 168, comma terzo,
cod. pen. e 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., perché la seconda condanna a
pena di un mese di reclusione sospesa non violava l’art. 164, comma quarto,
cod. pen., neppure dopo la revoca della sospensione della prima condanna a
pena di quattro mesi di reclusione.
4. Infine, la terza condanna a pena, non sospesa, di otto mesi di reclusione,
intervenuta successivamente al passaggio in giudicato delle prime due sentenze
e che si riferiva a reato commesso tra la prima e la seconda, neppure
evidentemente consentiva al giudice dell’esecuzione di revocare la seconda
sospensione ai sensi dell’art. 168, comma 1, cod. pen. giacché aveva ad oggetto
un delitto non commesso nel quinquennio successivo a detta condanna (n. 1),
ma precedente, e con essa non si superavano ancora i limiti stabiliti dall’art. 163
cod. pen. (n. 2).
Del tutto infondato è quindi l’assunto del ricorrente che in caso di
riconoscimento della continuazione tra più reati a pena sospesa oggetto di
diverse sentenze i termini di cui all’art. 163 cod. pen. decorrerebbero per tutti i
reati oggetto di condanna con successive sentenze, dalla prima. La
giurisprudenza di legittimità non ha mai affermato una cosa del genere, né lo
dice Cass. Sez. 1, n. 40522 del 02/10/2008, Rv. 241438, che riferendosi a
situazione in cui con sentenza del 2002 si era riconosciuta la continuazione con
fatti oggetto di una sentenza del 1998, s’è limitata a rimarcare che la
continuazione non incide sul dies a quo di detti termini per la prima, legato al
momento in cui era divenuta definitiva la relativa condanna a pena sospesa.
5. La decisione impugnata è, insomma, assolutamente corretta e il ricorso
deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in RorT,4,-glorno 3 luglio 2014
Il Consigliere

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Il Presidente

terzo comma dell’art. 168 del codice penale». E il terzo comma dell’art. 168 cod.
pen. si riferisce alla revoca della sospensione condizionale quando la stessa

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