Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34141 del 03/07/2014

Penale Sent. Sez. 1 Num. 34141 Anno 2014
Presidente: Z.U.
Relatore: D.M.

SENTENZA
sul ricorso proposto da S.F., nato a Roma il 18.5.1978,
avverso l’ordinanza emessa in data 12.12.2013 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Roma.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere U.U.;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale G.Y., che ha concluso chiedendo la qualificazione del
ricorso alla stregua di opposizione e la trasmissione degli atti al Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Roma per il conseguente giudizio.

RITENUTO
che con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma, provvedendo de plano, ha solo parzialmente accolto la
richiesta di indulto avanzata dal Pubblico ministero in relazione alla posizione di
R.P.;
che ricorre il R.P., il quale chiede l’annullamento del provvedimento
rilevando che spettava al giudice dell’esecuzione verificare che i reati fossero

1

Data Udienza: 03/07/2014

stati commessi entro la data richiesta per l’applicazione dell’indulto e che in
difetto di prova certa non poteva presumersi il contrario, andando invece
applicato il canone del favore per il condannato;
che con atto in data 30.6.2014, depositato il 1°.7.2014, il difensore del
ricorrente, munito di procura speciale all’uopo conferita dallo stesso, ha
rinunziato all’impugnazione.
CONSIDERATO
che la rinunzia rende inammissibile l’impugnazione, anche ove qualificabile
alla stregua di opposizione, come richiesto dal Procuratore generale;
considerato che il ricorso appariva da qualificare alla stregua di gravame di
merito, va esclusa la condanna altresì alla sanzione pecuniaria a favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’impugnazione e condanna il R.P. al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma il giorno 3 luglio 2014
Il Consigliere esten

e

Il Presidente

che all’inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali ma,

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