Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34140 del 03/07/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34140 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
SENTENZA
sul ricorso roposto da:
INGEMI FAB ZIO N. IL 26/03/1971
avverso l’ordinanza n. 44/2013 TRIBUNALE di PATTI, del
11/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/seutite le conclusioni del PG Dott. 4 Ce2„.Q.44_0
Uditi difensor Avv.;
LQ. ce,:cAio
Data Udienza: 03/07/2014
i Q.kk
Ritenuto in fatto.
1.Con provvedimento in data 11 novembre 2013 il Tribunale di Patti, in
funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile la domanda avanzata
da Fabrizio Ingemp6i, volta ad ottenere l’applicazione dell’indulto ai sensi dell’art. 1
I. n. 241 del 2006, ritenendo che la stessa costituisse mera riproposizione di
sui medesimi elementi già valutati.
2.Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite
il difensore di fiducia, Fabrizio Ingemi, il quale formula le seguenti censure.
Lamenta violazione di legge con riferimento alla procedura adottata, avendo il
giudice omesso di considerare che, avverso l’ordinanza emessa de plano, è
consentita l’opposizione.
Eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla
ritenuta sussistenza della preclusione derivante dalla riproposizione della medesima
domanda, pur in presenza dell’opposizione prevista dalla legge.
Deduce, erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con
riguardo alle ragioni poste a base del diniego del beneficio invocato.
Osserva in diritto.
Il primo motivo di ricorso, avente carattere logicamente preliminare e
assorbente rispetto agli altri, è fondato.
1.All’applicazione dell’amnistia e dell’indulto in sede esecutiva si provvede con
la procedura de plano prevista dall’art. 667, comma quarto, c.p.p., richiamato
dall’art. 672, comma primo, c.p.p. Nei riguardi del relativo provvedimento è
previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall’opposizione dinanzi allo
stesso giudice dell’esecuzione, che introduce un procedimento che deve svolgersi
con l’osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa,
secondo lo schema definito dall’art. 666 c.p.p. (Cass. 5 marzo 1996, ric. Kandian;
Cass. 4 marzo 1994, ric. Magarotto, rv. 196874; Cass. 20 settembre 2002, ric. lucci,
rv. 223126).
Alla stregua di questi principi erroneamente il Tribunale di Patti ha ritenuto che
l’opposizione proposta dal difensore avverso il provvedimento di diniego
richiesta presentata 1’8 ottobre 2013, già rigettata il 16 ottobre 2013 e fosse fondata
dell’indulto costituisse una riproposizione della stessa istanza piuttosto che lo
strumento d’impugnazione riconosciuto dall’ordinamento in questa materia e ha
dichiarato inammissibile la stessa anziché fissare, come previsto dal codice di rito,
l’udienza camerale partecipata.
Per tutte queste ragioni s’impone l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti
al Tribunale di Patti per il corso ulteriore.
Così deciso, in Roma, il 3 luglio 2014.
Patti, affinché si pronunci sull’opposizione.