Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3414 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3414 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCALONE GIUSEPPE N. IL 04/06/1979
avverso la sentenza n. 5045/2012 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza in data 20 dicembre 2012, applicava ex artt. 444
c.p.p. la pena di anni quattro di reclusione ed euro 2000 di multa nei confronti di Scalone
Giuseppe in ordine al delitto di rapina aggravata.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo difetto di
motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Il motivo del ricorso è manifestamente infondato.

che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 deve
essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (per tutte, Sez. U
n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270). Nel caso di specie, la sentenza
impugnata ha evidenziato le prove di colpevolezza emergenti dall’arresto in flagranza e dalla
confessione dell’imputato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.500,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013.

E’ principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento,

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