Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34134 del 12/07/2016

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34134 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 12/01/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

Data Udienza: 12/07/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 12/01/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PESARO, in data 07/11/2012, nei confronti
di A.A. in relazione al reato di cui all’ art. 646 CP, oltre alla rifusione
delle spese sostenute dalla parte civile
Propone ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi:
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità, è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale
ha dato puntualmente atto di come nessuna lacuna istruttoria era da ravvisarsi nell’omesso esame

in ragione dei molteplici contatti avuti tra questa e la persona offesa anche dopo la ricezione del
denaro e tenuto conto dell’assenza di “rivendicazioni” da parte della A.A. che deponessero nel
senso di non avere ricevuto tale somma;

di colui a cui sarebbero stati materialmente consegnate le somme di denaro poi finite all’imputata,

– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla parte del provvedimento impugnato con cui la Corte ha valorizzato negativamente
l’assenza di una versione alternativa dell’imputata, è manifestamente infondato. Non si è trattato,
infatti, di una inversione dell’onere probatorio in violazione del principio del diritto al silenzio
riconosciuto all’imputato, ma di una valutazione volta a suffragare in termini di univocità ed
intrinseca coerenza, le propalazioni della persona offesa. La Corte, infatti, ha chiaramente desunto
la prova a carico dalle precise e circostanziate dichiarazioni delle persona offesa. Il riferimento
all’assenza di un’ipotesi alternativa (introdotta dall’imputato avvalendosi della facoltà di prova a
discarico di cui all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen.) è volto a sostenere che la prova di accusa ha
retto al confronto dibattimentale al di là di ogni ragionevole dubbio, non trovando elementi di
contrasto nella versione (a carattere eventuale) difensiva.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 12/07/2016

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