Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34132 del 04/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34132 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Santoro Salvatore

n. il 29 dicembre 1987

avverso
la sentenza 19 novembre 2013 — Corte di Appello di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.

Mario Fraticelli, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha
chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali;

Data Udienza: 04/07/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

Svolgimento del processo

1. — Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli in
data 14 luglio 2011 Santoro Salvatore veniva dichiarato responsabile del reato a lui
ascritto di cui al reato sub capo a) (reato di estorsione aggravata ex art. 7 L. n. 203
del 1991 per aver imposto a esercenti commerciali l’acquisto, ogni settimana, di
almeno una busta di caffè da 3/5 kg, di pessima qualità, avvalendosi del clima di

da Setola Giuseppe) e condannato, ex art. 442 c.p.p. alla pena di anni sei di reclusione e 2.000 C di multa.
Con sentenza 27 giugno 2012, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della
sentenza del primo giudice, preso atto della rinuncia, da parte degli imputati, ai
motivi di impugnazione riguardanti il merito, fatta eccezione per quelli relativi alla
sussistenza delle aggravanti e al trattamento sanzionatorio, rideterminava la pena
nei confronti dell’odierno imputato in anni quattro di reclusione ed C 1.2000 di multa sostituendo la pena accessoria dell’interdizione legale con quella temporanea.
La Corte di Cassazione, con sentenza 21 giugno 2013, annullava con rinvio la
sentenza della Corte di Appello di Napoli limitatamente alle statuizioni, del tutto

2

omesse, relative all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. come richiesto dall’odierno ricorrente in gravame.
Decidendo in sede di rinvio disposto ex art. 627 cod. proc. pen., con sentenza
deliberata in data 19 novembre 2013, depositata in cancelleria il 22 novembre
2013, la Corte di Appello di Napoli, prendendo in esame la richiesta attenuante la
riteneva non applicabile non solo perché gli episodi estorsivi erano plurimi, essendo
stato riconosciuto il prefato di essere gestore diretto delle fasi della distribuzione e
della rendicontazione dei ricavi, ma anche perché il reato si palesava essere plurioffensivo involgendo una cadenza temporale elevata con una apprezzabile diffusività
del fenomeno.
Il compimento dell’attività estorsiva con il metodo mafioso avvalendosi della
forza intimidatrice del clan di riferimento doveva far sì inoltre che la coartazione dei
commercianti non potesse essere ritenuta né lieve né inidonea a subornare gravemente la libera determinazione delle parti offese.

Pubblica udienza: 4 luglio 2014

Santoro Salvatore — RG: 17340/13, RU: 11;

si

intimidazione derivante dall’appartenenza al clan dei Casalesi e al gruppo guidato

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

2. — Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Santoro Salvatore chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi
motivazionali.
In particolare è stato rilevato dal ricorrente che in gravame non si era voluto far
riferimento, come ritenuto in sentenza, al fatto che l’episodio estorsivo fosse unico,
fatto non rispondere alla realtà, bensì alla circostanza che il danno economico fosse

merso dalle testimonianze raccolte, stante anche il contenuto periodo di commissione del fatto. Inoltre, il giudice aveva errato nell’aver dedotto l’esclusione della
ricorribilità dell’aggravante dalla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13
maggio 1991, n. 152, omettendo così di fatto l’esame del pregiudizio complessivo.
Non solo ma il giudice aveva omesso di verificare la sussistenza dell’attenuante in
parola in relazione ai singoli reati svolgendo una valutazione complessiva non ammissibile.

Motivi della decisione
3. — Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
3
3.1 — Il giudice del rinvio ha per vero fatto corretta applicazione del principio di
diritto già espresso da questa Corte di legittimità, cui il Collegio intende aderire, secondo cui, ai funi della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità in
riferimento al delitto di estorsione, che ha natura di reato plurioffensivo in quanto
lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della vittima, è necessaria una valutazione globale del pregiudizio subito dalla parte lesa
che non deve cioè esaurirsi nella valutazione limitata della deminutio patrimonii diretta. In altre parole, nella estorsione per cui è causa, commessa con metodologia
mafiosa, il danno non è rappresentato solo dall’esborso in danaro in conseguenza
dalla imposizione della fornitura del caffè, ma anche dal fatto che la coartazione è
gravata dall’essere continuativa, non occasionale, penalizzante della libertà dell’imprenditore di potersi liberamente vincolare contrattualmente con il fornitore che ritiene più conveniente, di dover subire un danno alla propria immagine e alla clientela per la scarsa qualità del prodotto imposto, tutti elementi che attengono non al
fatto in sé ma al pregiudizio economico conseguente all’estorsione.
A questi superiori principi il giudice del rinvio si è attenuto argomentando in
modo esaustivo e logico sulla circostanza che il danno cagionato, ancorché rivolto a

Pubblica udienza: 4 luglio 2014

Santoro Salvatore — RG: 17340/13, RU: 11;

stato marginale essendosi risolto in una lievissima flessione dei guadagni come e-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

più persone e per breve tempo, non fosse di speciale tenuità, giuste le sue connotazioni plurioffensive e pregiudicanti.
4. — Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 4 luglio 2014

Il cpnsigliere estensore

per questi motivi

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