Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3413 del 29/10/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3413 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
DI MONACO SILVIO, n. 22/07/1977 a NOCERA INFERIORE

MOSCA TOMMASO, n. 3/06/1983 a NOCERA INFERIORE

ANGRISANI ANTONIO, n. 28/05/1977 a SARNO

avverso l’ordinanza del GIP del tribunale di SALERNO in data 19/11/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vito D’Ambrosio, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi e
l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza;

Data Udienza: 29/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/11/2013, depositata in data 20/11/2013, il GIP del
tribunale di SALERNO disponeva la convalida del provvedimento emesso dal
Questore della Provincia di Salerno del 14/11/2013, notificato in data
18/11/2013, nei confronti dei tre ricorrenti; con tale provvedimento, in

comparire personalmente presso il Commissariato di PS di Nocera inferiore (SA)
trenta minuti dopo l’inizio del primo tempo e trenta minuti prima della fine del
secondo tempo, in occasione di ogni incontro di calcio che sarà disputato dalla
Nocerina, anche fuori sede.

2.

Hanno proposto separati ricorsi i destinatari della misura a mezzo dei

rispettivi difensori fiduciari cassazionisti, impugnando l’ordinanza predetta, e
deducendo alcuni motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, in particolare, l’ANGRISANI, con il primo motivo di ricorso, il vizio
di violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. B), c.p.p., in relazione all’art.
178, lett. c), c.p.p. e 24 Cost.
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto il provvedimento
del questore risulta notificato il 18/11/2013 alle ore 08,50 laddove il GIP avrebbe
provveduto alla convalida il 19/11/2013 ad orario imprecisato; vi sarebbe stata,
dunque, violazione del diritto di difesa, essendo intervenuta la convalida prima
del termine di 48 ore durante il quale l’interessato può presentare memorie o
deduzioni difensive; l’ordinanza dovrebbe dunque essere annullata senza rinvio.

2.2. Deduce, in particolare, l’ANGRISANI, con il secondo motivo di ricorso, il

particolare, oltre al divieto di accesso, è stato ai medesimi prescritto di

vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), c.p.p., in ordine al fumus di
attribuibilità della condotta, alla durata del provvedimento ed alla necessità ed
urgenza della misura.
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto il GIP si sarebbe
limitato a richiamare l’episodio come storicamente ricostruito, senza verificare
sotto il profilo del fumus l’attribuibilità della condotta al ricorrente; in secondo
luogo, poi, avrebbe omesso di motivare in ordine alla congruità della durata del
provvedimento, applicato nella misura di anni tre a fronte della durata minima
annuale prevista dalla legge; infine, il GIP avrebbe omesso di motivare sui

2

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I

,

requisiti di eccezionale necessità ed urgenza che hanno indotto il questore a
limitare la libertà personale del ricorrente.

2.3. Deducono, in particolare, il DI MONACO ed il MOSCA, con un identico
motivo di ricorso, il vizio di erronea applicazione di legge ai sensi dell’art. 606,
lett. B), c.p.p., in relazione all’art. 6, legge n. 401/1989.

del questore risulta notificato ad entrambi il 18/11/2013 laddove il GIP avrebbe
provveduto alla convalida il 19/11/2013; vi sarebbe stata, dunque, violazione del
diritto di difesa, essendo intervenuta la convalida prima del termine di 48 ore
durante il quale l’interessato può presentare memorie o deduzioni difensive;
ciascuno dei ricorrenti, peraltro, avrebbe depositato memorie scritte al GIP in
data 20/11/2013, con allegate investigazioni difensive, ma ad ordinanza di
convalida già emessa, così venendo i ricorrenti privati del diritto di difendersi e di
svolgere un efficace contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito esposte.

4.

Motivo comune ai ricorrenti, in particolare, è quello relativo al mancato

rispetto del termine di 48 ore per il c.d. contraddittorio cartolare.
Il motivo è fondato, atteso che il provvedimento del Questore risulta essere stato
notificato a tutti e tre i ricorrenti in data 18 novembre 2013, laddove, però,
l’ordinanza di convalida emessa dal GIP reca la data del 19 novembre 2013,
anche se depositata il giorno successivo, peraltro senza alcuna indicazione
dell’orario del deposito. E’ dunque evidente il mancato rispetto del termine di 48
ore, in quanto il provvedimento risulta “formato” il 18 novembre 2013 e solo
formalmente depositato il giorno successivo. Che, del resto, ciò corrisponda “in
fatto” alla realtà, emerge dalla circostanza che – quanto ai ricorrenti Monaco e
Mosca – nessuna menzione v’è nel provvedimento delle deduzioni difensive pur
depositate il 20 novembre 2013 (dunque entro le 48 ore dalla notifica) dalla
difesa.
Ne discende, quindi, l’illegittimità dell’impugnata ordinanza, essendo pacifico
nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di turbative nello svolgimento di
manifestazioni sportive, il termine a difesa in favore del destinatario del
provvedimento del questore è soltanto quello di quarantotto ore dalla notifica
dell’atto stesso, entro il quale possono essere esercitati il diritto di accesso alla

In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto il provvedimento

documentazione e la facoltà di presentazione di una memoria difensiva, essendo
irrilevante, ai fini del contraddittorio cartolare, che la convalida del g.i.p.
intervenga prima di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del P.M. presso
la cancelleria del g.i.p. (Sez. 3, n. 29760 del 11/04/2013 – dep. 11/07/2013,
Puggia, Rv. 255962).

L’accoglimento di tale motivo di ricorso assume valenza assorbente

dell’ulteriore motivo proposto dal ricorrente Angrisani, con conseguente
annullamento dell’impugnata ordinanza senza rinvio (in conformità a quanto
stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4443/2006, non potendo accogliersi
la difforme richiesta del PG di annullamento con rinvio in quanto contrastante
con il decisum del Supremo Collegio, rinvio consentito solo in presenza di vizio
motivazionale del provvedimento di convalida), con conseguente perdita di
efficacia del provvedimento erroneamente convalidato quanto all’obbligo di
presentazione, ferma restandone l’intangibilità quanto al divieto di accesso (Sez.
F, n. 41668 del 27/08/2013 – dep. 08/10/2013, Di Giuseppe, Rv. 257350; Sez.
3, n. 21344 del 15/04/2010 – dep. 04/06/2010, Petrella, Rv. 247275).

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia
del provvedimento del Questore di Salerno in data 14/11/2013, limitatamente
all’obbligo di presentazione.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di
Salerno.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2014

Il Consigliere est.

Il Presidente

5.

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