Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3413 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3413 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROTS VOLODYMYR N. IL 03/01/1982
avverso la sentenza n. 3890/2012 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
01/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Verona, con sentenza in data 1 febbraio 2013, applicava ex artt. 444
c.p.p. la pena di anni tre di reclusione ed euro 1000 di multa nei confronti di Prots Volodymy
in ordine a plurimi delitti di rapina aggravata, ricettazione, detenzione e porto di arma e
detenzione di carta di credito di provenienza illecita.
Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo difetto di
motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione
sulla pena.

E’ principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento,
che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 deve
essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (per tutte, Sez. U
n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270). Nel caso di specie, la sentenza
impugnata ha evidenziato le prove di colpevolezza emergenti dalle indagini di polizia
giudiziaria.
Il motivo sulla pena non è consentito trattandosi di misura concordata tra le parti.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.500,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013.

I motivi del ricorso sono manifestamente infondati.

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