Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3413 del 07/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3413 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MARIA ANIELLO N. IL 04/01/1984
avverso la sentenza n. 8141/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 07/01/2016
32652/15
Motivi della decisione
L’imputato DI MARIA Aniello ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Torre Annunziata
del 10.3.2014, impugnata dall’imputato, riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73 d.P.R.
n. 309/90.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla destinazione personale dello
stupefacente in considerazione delle emergenze all’atto del sequestro.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7.1.2016
Il ricorso è inammissibile perchè mera reiterazione delle doglianze in fatto in appello, senza
attingere a vizi logici e giuridici della decisione.