Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34129 del 04/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34129 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
NJIMI RACHID N. IL 25/11/1974
avverso la sentenza n. 1821/2009 GIUDICE DI PACE di FABRIANO,
del 11/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M.
che ha concluso per .e t
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5-720401-0,– i Lu.r.

1-es”.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 04/07/2014

RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 11.4.2012 il Giudice di pace di Fabriano assolveva il cittadino marocchino
NJIMI RACHID dal reato di cui all’art.10-bis D.L.vo 286/1998 (perché straniero si tratteneva
nel territorio dello Stato italiano in violazione delle disposizioni di legge in materia; accertato il
9.11.2009) perché il fatto non costituisce reato.
Il Giudice di pace riteneva che la norma contestata si pone in contrasto con la Direttiva

a quella di omesso ottemperamento all’ordine di espulsione emesso dalquestore (art.14/5 ter e
quater DPR 286/1998),condotta quest’ultima che, in quanto punita con la reclusione, è stata
ritenuta dalla Corte di giustizia europea incompatibile con le norme contenute nella suddetta
Direttiva.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica di
Ancona, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente ha sostenuto che la fattispecie contravvenzionale prevista dall’art.10-bis D.L.vo
286/1998 che punisce l’ingresso e il soggiorno illegale dello straniero in Italia non si pone in
alcun modo in contrasto con la Direttiva della Commissione CEE del 16.12.2008 n.115.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Si deve premettere che il c.d. reato di clandestinità di cui all’art.10-bis D.L.vo 286/1998 è già
stato sottoposto allo scrutinio di costituzionalità della Corte costituzionale, la quale, con
sentenza 250/2010, ha stabilito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’
art.10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dalli art. 1, comma 16,
lett.a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in
riferimento
come

art.

reato

di

modo

la

dello

territorio

di

alli

verrebbe

arbitrariamente

specifico

comportamento,

specie,

quello

«trattenersi»
disposizioni
tema
studio,

di
di

descritto
nel

del

locuzioni

dalle

di

alli

art.

breve
1

della

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legge
1

«fare

visite,

per
n.

o

68

ma

del

uno
è,

ingresso»

della
affari,
2007:

un

quale

violazione

in

Stato,

della

Tale

vigenti.

nel

e sociale

sociale,

alternative

sull’immigrazione

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testo

dello

infatti,

è,

irregolare)

norme

di

trasgressivo

illegale

personale

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pericolosità

la

configura

quanto

non

propriamente,

presunta

territorio

soggiorni
cui

più

(o,

la

ovvero

in

soggiorno

e

dell’incriminazione

persona,

clandestino

straniero

ingresso

Oggetto

della

Cost.,

comma,

di

fattispecie
Stato.

essere

secondo

25,

disciplina
turismo
locuzioni

in
e
delle
in
e
cui

2008/115/CE sul rimpatrio dei migranti irregolari, in quanto sanziona una condotta prodromica

corrispondono,
varcare
il

cui

territorio

rispettivamente,

illegalmente
nucleo

i

confini

antidoveroso

nazionale,

pur

non

una

condotta

nazionali)
è

e

omissivo

essendo

in

attiva

una

a

carattere

(l’omettere
possesso

istantanea

di
di

un

(il

permanente
lasciare
titolo

il
che

renda legittima la permanenza).
La Corte di cassazione ha già affrontato il problema della compatibilità del reato contestato
all’imputato con la citata Direttiva europea, stabilendo che la fattispecie contravvenzionale
prevista dall’art. 10 bis del d.lgs n. 286 del 1998, che punisce l’ingresso e soggiorno illegale

CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non comportando alcun intralcio alla finalità primaria
perseguita dalla direttiva predetta di agevolare ed assecondare l’uscita dal territorio nazionale
degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza e non è in contrasto con
l’art. 7, par. 1 della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la
partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a
regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato (V.Sez. 1, sentenza n.951 del
22/11/2011, Rv. 251671).
Va, inoltre, rilevato che la Corte di giustizia, con decisione del 6.12.2012, rispondendo ad una
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rovigo, ha affermatoche non
contrasta con la menzionata Direttiva la previsione come reato dell’ingresso e soggiorno
illegale sanzionato con la sola pena pecuniaria e che l’espulsione come sanzione sostitutiva di
per sé non confligge con la disciplina dell’Unione, con valutazione, caso per caso, della
ricorrenza di ipotesi derogatorie al termine da fissare per la partenza volontaria.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice
di pace di Fabriano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice di pace di Ancona.
Così deciso in Roma in data 4 luglio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

nel territorio dello Stato, non viola la c.d. direttiva europea sui rimpatri (direttiva Commissione

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