Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34128 del 04/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34128 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARANINFO SALVATORE N. IL 16/05/1988
avverso la sentenza n. 911/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
15/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
•-..
.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
c2.9.1. i
che ha concluso per jt is_t,92~‘L v); (r
f-e. – cu.( Yt.i CA9)1/20

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 04/07/2014

RITENUTO IN FATI-0

1. Con sentenza resa in data 15 maggio 2013 la Corte d’Appello di Palermo
affermava – accogliendo l’impugnazione proposta dal P.M. – la penale
responsabilità di Paraninfo Salvatore per il reato di omesso versamento della
cauzione (pari ad euro 500,00) determinata in sede di applicazione della misura
di prevenzione personale (art. 3 bis co. 4 legge n.575 del 1965) e lo condannava
alla pena di mesi tre di arresto.

inottemperanza – era stato assolto dal Tribunale di Agrigento (con sentenza del 2
maggio 2012) avendo il Tribunale ritenuto esclusa la rilevanza penale del fatto in
rapporto alla condizione di impossidenza del Paraninfo.
Tale impossibilità di adempiere era stata dedotta dalle stesse dichiarazioni rese
dall’imputato e dalla produzione di certificazione ISEE in sede di ammissione al
gratuito patrocinio.
La Corte d’Appello ha invece affermato che :
– i documenti prodotti in sede di ammissione al gratuito patrocinio (cert. ISEE)

non avevano reale forza dimostrativa dell’assoluta impossidenza non essendo
frutto di accertamento oggettivo ma di autocertificazione;
– risulta la percezione di reddito pari ad euro 5.000,00 nell’anno 2011 (l’omesso
versamento si è consumato in data 26 luglio 2010) ;
– non è stata dedotta dall’imputato inabilità al lavoro nè costui risulta essersi
‘attivato per chiedere al Tribunale della prevenzione la riduzione della somma o la
rateizzazione del pagamento.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Paraninfo Salvatore, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione circa l’intervenuta affermazione di responsabilità.
Si assume nel ricorso che il Paraninfo è stato ritenuto portatore di pericolosità
generica (per consumazione di reati contro il patrimonio) ed ha affermato la sua
totale impossidenza, peraltro verificata in sede di ammissione al gratuito
patrocinio.
A questo punto l’onere probatorio circa la possibilità di pagamento spettava al
pubblico ministero.
Paraninfo è occupante abusivo di una casa popolare, ha moglie e tre figli e vive
di espedienti, il che lo pone in condizione di assoluta impossibilità di adempiere.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2

In primo grado l’imputato – ferma restando la constatazione della condotta di

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
Va premesso che il reato di omesso versamento della cauzione (entro il termine
stabilito dal giudice della prevenzione) risulta attualmente previsto dall’art. 76
co.4 del d.Lgs. n.159 del 2011, in termini del tutto corrispondenti alla previgente
disposizione incriminatrice (art. 3 bis co.4 legge n.575 del 1965).
Resta punibile la condotta di inottemperanza, anche colposa, così come restano
attuali le considerazioni operate dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 218

In tale pronunzia, si è affermato – in modo significativo – che la materiale
impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata dalla
mancanza di disponibilità economiche, evidentemente non preordinata o
colposamente determinata, comporta l’esenzione da responsabilità per assenza
di «colpevolezza» (intesa quale rimproverabilità concreta dell’agente).
Nella successiva giurisprudenza di legittimità si è andato pertanto radicando un
brientamento teso a riconoscere il rilievo della «impossidenza» a fini di
esclusione della penale responsabilità, sempre che l’imputato assolva in concreto
un «onere di allegazione» di circostanze idonee a rappresentare la condizione de
qua (in tal senso Sez. V n. 32615 del 2007, Sez. V n. 39359 del 15.7.2011 rv

251532, Sez. I n. 13521 del 3.3.2010, rv 246830).
Si è più volte evidenziato, in alcune di dette decisioni, che a fronte di tale
allegazione concreta il giudice investito della decisione sulla responsabilità ha il
potere/dovere di accertare – anche servendosi delle verifiche operate in sede
applicativa della misura di prevenzione – la reale condizione economica del
soggetto tratto a giudizio nel momento in cui si è verificata l’inottemperanza.
Ora, nel caso in esame non può affermarsi che l’imputato non abbia allegato dei
dati idonei a determinare quantomeno il dovere di accertamento.
L’impossidenza, infatti, essendo una situazione caratterizzata dal «non» avere,
risulta alquanto difficile da dimostrare in senso positivo e pertanto l’onere di
allegazione può ritenersi soddisfatto anche da certificazioni redatte a fini di
ammissione al gratuito patrocinio, come nel caso in esame, comunque rafforzate
da una previsione di responsabilità penale in ipotesi di falsità (art. 95 dPr n. 115
del 2002).
Ciò posto, la Corte d’Appello risulta aver eluso ogni tipologìa di verifica – neanche
recuperando i contenuti del decreto impositivo della misura di prevenzionenell’ambito di una decisione tesa a riformare, senza alcuna acquisizione
aggiuntiva, i contenuti della decisione assolutoria di primo grado.
Risulta altresì valorizzata una circostanza non significativa, ossia la percezione di
un reddito pari ad euro 5.000,00 nell’anno successivo alla inottemperanza, fatto
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del 19 giugno 1998.

che non risulta di per sè decisivo, tenuto conto della ampiezza del nucleo
familiare dell’imputato e delle necessità di soddisfare bisogni primari.
Va pertanto rilevata l’ erronea impostazione del tema della decisione, operata
dalla Corte di merito, posto che a fronte di una non implausibile allegazione di
impossidenza economica l’affermazione di responsabilità – per il reato di omesso
yersamento della cauzione – non può derivare da valutazioni astratte ma deve
essere il frutto di verifiche empiriche idonee (anche in via indiziaria) a smentire
la prospettazione difensiva.

della Corte d’Appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della
Corte d’Appello di Palermo.
Così deciso il 4 luglio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

La decisione va pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione

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