Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34127 del 04/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34127 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KARAXHA BESIM N. IL 16/05/1982
avverso la sentenza n. 317/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
18/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per t (
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/07/2014

RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 18.4.2013 la Corte d’appello di Trieste confermava la sentenza del
Tribunale di Trieste in data 13.10.2010 appellata dal cittadino serbo KARAXHA BESIM, con la
quale il predetto era stato condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva,
alla pena di un anno di reclusione per il delitto di cui all’art.13/13 D.L.vo 286/1998 perché, in
violazione del decreto di espulsione del Prefetto di Treviso del 14 marzo 2005, notificatogli in
pari data, faceva illegalmente rientro in Italia senza la speciale autorizzazione del Ministero
dell’Interno; accertato in Trieste il 13.10.2006.

di Frontiera a circa un chilometro e mezzo dal confine di Stato con gli abiti sporchi di fango e
che era pacifico che lo stesso fosse rientrato in Italia senza la prescritta autorizzazione.
Nel corso del giudizio di secondo grado si era accertato che l’imputato, dopo la notifica del
decreto di espulsione e del contestuale ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato,
non era stato accompagnato alla frontiera ma, con propri mezzi, si era recato nel porto di Bari,
dove, in data 19.3.2005, si era presentato all’ufficio di Frontiera marittima, il quale aveva
attestato di averlo visto partire e lasciare il territorio dello Stato, in quanto si era imbarcato
sulla motonave Athens Express.
La Corte di merito riteneva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la convalida
del Giudice di pace prevista dall’art.13/5-bis D.L.vo 286/1998 fosse necessaria soltanto nel
caso di accompagnamento coattivo alla frontiera, mentre detta convalida non fosse prevista
nei confronti dell’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dal Questore.
Pertanto, veniva rigettato l’appello del difensore che aveva sostenuto l’illegittimità della
procedura con la quale l’imputato era stato espulso dal territorio dello Stato.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento per erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente metteva in evidenza che l’imputato, non avendo mai avuto alcun permesso di
soggiorno, doveva essere espulso mediante accompagnamento alla frontiera per mezzo della
forza pubblica.

Premetteva la Corte d’appello che in data 13.10.2006 l’imputato era stato sorpreso dalla Polizia

Quindi, contestualmente all’ordine di espulsione, doveva essere emesso l’ordine di
accompagnamento coattivo, provvedimento esecutivo dell’espulsione e atto imprescindibile per
la validità della stessa.
L’accompagnamento coattivo alla frontiera deve essere convalidato dal Giudice di pace, il quale
è tenuto alla verifica dell’ordine di espulsione, quale atto presupposto del provvedimento di
accompagnamento.
Nel caso di specie, non essendo stato mai emesso il provvedimento di accompagnamento
coattivo, non era stato svolto alcun controllo giurisdizionale sul provvedimento espulsivo.

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Peraltro, l’imputato aveva presentato domanda di asilo politico, e quindi il provvedimento di
espulsione nei suoi confronti non poteva essere emesso prima della decisione sulla predetta
domanda.
Ha quindi concluso che, essendo illegittimo il provvedimento di espulsione, il successivo rientro
nello Stato non integrava gli estremi del reato contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

atto imprescindibile per la validità dell’espulsione, in quanto, dovendo essere convalidato dal
Giudice di pace, consente il necessario controllo giurisdizionale del provvedimento di
espulsione, quale atto presupposto del provvedimento di accompagnamento.
La tesi non ha alcun aggancio nella normativa vigente che, nei confronti del provvedimento di
espulsione, prevede gli ordinari controlli giurisdizionali su iniziativa della parte interessata,
mentre l’intervento del Giudice di pace è finalizzato esclusivamente alla verifica dell’ordine di
accompagnamento alla frontiera.
In tal senso, peraltro, si è costantemente pronunciata questa Corte, la quale ha stabilito che
intema di espulsione di cittadini extracomunitari, la convalida del giudice di pace prevista
dall’art. 13, comma quinto bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modif. dalla legge 12
novembre 2004, n. 271, riguarda soltanto il provvedimento con il quale é stato disposto
l’accompagnamento alla frontiera e non anche l’ordine con il quale il Questore intima allo
straniero, raggiunto da decreto prefettizio di espulsione, di lasciare entro cinque giorni il
territorio dello Stato (V. Sez. 1 sentenza n.15989 del 6.4.2006, Rv.234252).
Il ricorrente ha anche sostenuto l’illegittimità del provvedimento di espulsione, in quanto
l’imputato avrebbe presentato domanda di asilo politico sulla quale la competente autorità
amministrativa non si sarebbe ancora pronunciata.
Il motivo è inammissibile, poiché il ricorrente non ha fornito gli estremi della suddetta
domanda né ha dato prova che la stessa fosse ancora pendente.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella
proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento
della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa
Corte.P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 4 luglio 2014
Il Consigliere estensore

Il President

La difesa dell’imputato ha sostenuto che l’ordine di accompagnamento coattivo alla frontiera è

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