Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34125 del 03/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 34125 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Massimiliano SCOVAZZI, nato ad Aqui Terme il
14.11.1973,
avverso la sentenza emessa in data 5.11.2013 dalla Corte di appello di
Torino.
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Luigi Riello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.

1

Data Udienza: 03/07/2014

i,

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 21 settembre 2010 a seguito di rito abbreviato, il
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti aveva condannato
Massimiliano SCOVAZZI alla pena di otto mesi di reclusione per il delitto
continuato ed aggravato di accesso abusivo al sistema informatico. I fatti
contestati (ex artt. 81 cpv., 615-ter, commi 1 e 2, n. 1 e 3, cod. pen.) erano
costituiti da 65 illeciti accessi al sistema informatico Interforze, realizzati dal 1
giugno 2004 al 12 dicembre 2007 dall’iMan-gra qualità di assistente della Polizia

In data 23 maggio 2012 la Corte di appello di Torino confermava la
decisione di primo grado.
Proposto ricorso dall’imputato, con sentenza n. 3822 del 15.1.2013, la
Quinta Sezione della Corte di Cassazione annullava senza rinvio la sentenza di
appello limitatamente alle statuizioni relative agli addebiti per i fatti commessi
fino al 29.10.2004, dichiarandoli estinti per prescrizione, e trasmetteva gli atti
alla Corte di appello per la rideterminazione della pena in ordine ai restanti
episodi.
2. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, decidendo quale
giudice del rinvio, rideterminava la pena in complessivi 6 mesi e 10 giorni di
reclusione, che, in accoglimento delle ulteriori richieste difensive, sostituiva con
la pena pecuniaria di 7.220 euro di multa, da corrispondere in 20 rate mensili,
revocando la sospensione condizionale.
3. Ha proposto ricorso lo Scovazzi, per mezzo del difensore, avv. Ferruccio
Rattazzi, chiedendo l’annullamento di tale decisione.
Afferma che la data del 29.10.2004 (fissata nella sentenza di annullamento)
non aveva alcun senso, ovvero alcun collegamento con le date di commissione
dei fatti ed il tempo necessario a prescriverli, calcolato in complessivi sette anni,
nove mesi e un giorno a causa delle intervenute sospensioni, sicché il dispositivo
della sentenza della cassazione doveva essere integrato con la motivazione della
stessa che chiaramente indicava che sfuggivano alla prescrizione le imputazioni
successive, a partire dal 2 ottobre 2005. In altri termini, la Cassazione avrebbe
affermato che erano coperti da prescrizione tutti i fatti commessi sino al 5
ottobre 2005. Erroneamente, invece, la Corte d’appello aveva affermato che il
dispositivo prevaleva sulla motivazione ed aveva omesso di specificare da quale
data doveva essere calcolata a ritroso la prescrizione.
Per altro, anche a seguire esclusivamente il dispositivo della sentenza di
annullamento, la Corte d’appello avrebbe dovuto rideterminare la pena per tutti i
reati non prescritti, non avendo la Corte stabilito che siffatta rideterminazione
concerneva esclusivamente la quantificazione dell’aumento per la continuazione.
Invece, la Corte di appello si era limitata a determinare l’aumento per la
continuazione mantenendo ferma la pena base di nove mesi di reclusione, con
motivazione incongrua, non coerente ed illogica atteso che erano state
riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti.

2

–7

‘-‘

di Stato, per esaminare posizioni di soggetti e di veicoli con finalità non inerenti
la propria funzione.

Infine, nonostante il numero degli accessi valutabili fosse stato più che
dimezzato (da 65 totali a 35 rimanenti dopo l’esclusione dei prescritti) la
sentenza impugnata aveva mantenuto la medesima pena stabilita dal giudice di
primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare manifestamente infondato.
La sentenza di annullamento con rinvio, emessa il 15 gennaio 2013, ha
spiegando in motivazione che, considerato il termine di un sette anni e sei mesi,
al quale andavano aggiunti tre mesi e un giorno per i rinvii delle udienze richiesti
dalla difesa, tutti i fatti oggetto di contestazione commessi nell’anno 2004
risultavano già prescritti al 30 luglio 2012, mentre i reati commessi
successivamente, a partire – secondo il capo d’imputazione – dal 2 ottobre 2005,
sfuggivano alla prescrizione.
Ora, il capo di imputazione faceva riferimento a 65 accessi abusivi,
realizzati: i primi 30 dal 1°/6/2004 fino al 29/10/2004; i successivi 35 dal
2/2/2005 al 12/12/2007. Non vi era dunque alcuna “contraddizione” tra la parte
motiva e il dispositivo della sentenza di annullamento con rinvio, che rilevava
come alla data della decisione della Corte di cassazione risultavano prescritti tutti
gli episodi commessi nell’anno 2004, dunque sino al 29.10.2004, mentre
restavano valutabili (sfuggivano alla prescrizione) gli episodi commessi a partire
dal (e compreso il) 2 ottobre 2005 (per i quali i termini di prescrizione sarebbero
teoricamente caduti successivamente alla data della pronunzia della Cassazione).
2. Ancorché non detto espressamente, era del tutto evidente, inoltre, che,
concernendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione 30 del 65 episodi
delittuosi, la rideterminazione della pena doveva incidere sul calcolo degli
aumenti ex art. 81 cod. pen.: d’altronde, a ragione della restituzione degli atti
alla Corte d’appello per la rideterminazione della pena la Corte di legittimità
aveva chiaramente affermato che la sentenza impugnata andava parzialmente
annullata solo «in quanto alcuni degli episodi facenti parte dell’imputazione della
continuazione nell’art. 615-ter cod. pen, ascritta risultano ormai prescritti»,
senza alcun riferimento dunque alla necessità di rideterminare anche la pena
base, non oggetto, in sé, di motivo di ricorso all’epoca e risultando rigettato
quello formulato sulla prevalenza delle attenuanti generiche (di cui non vi era
traccia nei motivi d’appello).
Del tutto correttamente, dunque, il giudice del rinvio ha ritenuto di tenere
ferma la pena già fissata per l’ipotesi base in nove mesi di reclusione, ridotti per
il rito a sei.
Con criterio di assoluto favore dell’imputato, poi, la pena
3.
complessivamente calcolata a titolo di continuazione per i restanti 34 episodi, è
stata ridotta a soli 15 giorni di reclusione, ridotti per il rito a 10 (quando nel
precedente giudizio, per 65 fatti, era stata calcolata una pena in aumento di tre
mesi, ridotti per il rito due).

3

dichiarato prescrittogli i fatti commessi “fino al 29/10/2004”, congruamente

Manifestamente priva di qualsivoglia fondamento è perciò, concludendo,
anche la deduzione che il giudice di rinvio avrebbe mantenuto la stessa pena in
precedenza irrogata.
4. Il ricorso è dunque inammissibile e all’inammissibilità consegue, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 3 luglio 2014

Il Consigliere estenscÚe

Il Presidente

(C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende
nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 1.000.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA