Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34124 del 17/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34124 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA SPINA FRANCESCO N. IL 15/03/1984
avverso l’ordinanza n. 330/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
27/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
1.t/sentite le conclusioni del PG Dott. .`1-L’Ul
C/A
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Udit ifensor Avv.;

4Ji.Vphovki

Data Udienza: 17/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. A carico di La Spina Francesco è stata disposta il 6 febbraio 2014 la
misura della custodia cautelare in carcere da parte del Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Catania, perché ritenuto raggiunto dai indizi di
reità in ordine alla detenzione illecita di sette chili e mezzo di marijuana,
suddivisa in otto panetti.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, sezione per il
riesame, ha rigettato l’istanza di riesame del provvedimento genetico fondata

dell’indagato e dell’occasionalità della condotta.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il La Spina con atto
sottoscritto personalmente, lamentando vizio motivazionale per essere
l’ordinanza impugnata carente, giacché egli risulta assolutamente incensurato e
quindi esposto a effetti deleteri dal temporaneo inserimento in contesto
carcerario; inoltre il pericolo di fuga deve essere dedotto da elementi oggettivi e
concreti e tanto vale anche per il pericolo di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Va in primo luogo ricordato che, in caso di ricorso per cassazione
avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali,
l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.), delle
esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) o l’erroneità del giudizio di
adeguatezza della misura imposta è rilevabile in cassazione soltanto se si
traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza ovvero
nella manifesta illogicità della motivazione, risultanti dal testo del
provvedimento impugnato.
3.2. Nel caso che occupa, quanto al profilo strettamente cautelare, il collegio
distrettuale ha fondato la conferma del provvedimento genetico sulla notevole
gravità del fatto, desunta dall’assai cospicuo quantitativo di stupefacente
detenuto, “indice del probabile collegamento con circuiti di criminalità
organizzata dedita al traffico di stupefacenti” e dimostrativo della affidabilità
dell’indagato presso i suoi fornitori, nonché sulla mancanza di sintomi di
resipiscenza o di collaborazione con l’autorità giudiziaria, posto che l’indagato ha
addotto giustificazioni implausibili sia con le iniziali dichiarazioni – mendaci offerte agli operanti sul propria effettiva casa di abitazione, sia in ordine alla
provenienza del carico e alla natura del coinvolgimento della propria compagna
nei fatti oggetto di indagine. Pertanto sulla scorta della elevata gravità criminale
dimostrata – fattore prevalente sulla incensuratezza dell’indagato – è stato

essenzialmente sulla eccessività della misura, sul rilievo della incensuratezza

/

ritenuto il pericolo concreto che misure meno afflittive della custodia in carcere
permettano all’indagato di ripristinare contatti con i menzionati circuiti criminali.
A fronte di tale motivazione ( &_ censure del ricorrente risultano del tutto
vaghe e persino non pertinenti.
Sicchè il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso
al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso
al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/2014.

stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.

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