Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34120 del 24/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34120 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
LAZZARI NICOLO’ N. IL 05/08/1986
avverso la sentenza n. 1940/2011 GIP TRIBUNALE di CREMONA, del
27/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lette/s.e2tite le conclusioni del PG Dott. trtp/brA.A.,— qciiv,,
e9-1 LA, c2-132.4.90

LJ 2)

Data Udienza: 24/04/2014

FATTO E DIRITTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia propone ricorso
per cassazione avverso la sentenza in epigrafe pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. nei
confronti di Lazzari Nicolò per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, co. 2
lett. c) C.d.S. (commesso il 28.12.2010), dolendosi dell’applicazione di una pena detentiva
ritenuta illegale, per essere inferiore al minimo edittale.

sede di requisitoria scritta.
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cremona ha applicato al Lazzari la
pena di mesi uno giorni dieci di arresto ed euro 1.200 di ammenda, partendo da una pena
base di mesi tre di arresto ed euro duemila di ammenda, avendo poi aumentato la pena
pecuniaria ai sensi dell’art. 186, co. 2sexies Cod. str. e quindi apportato una prima diminuzione
per le concesse attenuanti generiche ed una seconda per il rito.
Tale determinazione è stata operata, secondo quanto esplicitato dal giudice medesimo, tenuto
conto della cornice edittale prevista dalla disciplina previgente a quella scaturita dalla legge n.
120/2010, ritenuta di doverosa applicazione in forza di quanto previsto dell’art. 2, co. 4 cod.
pen.
L’assunto è tuttavia erroneo. Il fatto ascritto al Lazzari risulta accertato come commesso il
28.12.2010 e pertanto sotto la vigenza della legge n. 120/2010. Nel caso di specie, quindi, non
si è verificato alcun fenomeno successorio tra norme penali, che richiedesse di essere regolato
alla stregua del principio di retroattività della norma più favorevole. La pena andava e va
determinata facendo riferimento ai termini edittali definiti dalla menzionata legge n.120/2010;
e pertanto, tenendo presente che il reato ascritto al Lazzari, nella sua forma basica, è punito
con l’arresto da sei mesi ad un anno e l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Ne risulta la palese illegalità della pena applicata all’imputato.
Trattandosi di sentenza di patteggiamento, la violazione di legge testé rinvenuta inficia in
radice il patto intercorso tra le parti, tanto che si impone l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per l’ulteriore
corso.

P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Cremona.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.4.2014.

2. Il ricorso deve essere accolto, come del resto sostenuto anche dal PG presso questa Corte in

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