Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34120 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34120 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALAVASI ADRIANO N. IL 01/03/1957
avverso la sentenza n. 1973/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
27/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 24/04/2013

Fatto e Diritto

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato personalmente, lamentando la
carenza della motivazione sulla commisurazione della sospensione della patente nella
misura massima.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Invero, in ordine alla commisurazione della sanzione accessoria, il giudice di merito ha
determinato la sua entità facendo riferimento alla gravità della violazione, essendo
stato rilevato a carico del Malavasi un tasso alcolemico di g\I 1,91 e 1,95 nettamente
superiore alla soglia base della lett. c) dell’art. 186 C.d.S., pari a g\I 1,50. Inoltre
evidenziando come per la sua ebbrezza l’imputato avesse cagionato un sinistro
stradale.
La coerenza della decisione del giudice rende insindacabile in questa sede di
legittimità la determinazione dell’entità della sospensione della patente.
ricorso ed
all’inammissibilità
dei
motivi
di
Alla
manifesta
infondatezza
dell’impugnazione, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà,
e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000)
al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e
congruo determinare in euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000= in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 24 aprile 2013
Il Consiglier estensor

1. Con sentenza del 24\11\2011 la Corte di Appello di Venezia confermava la
condanna inflitta in primo grado a MALAVASI Adriano, per il reato di cui all’art. 186,
lett. c) C.d.S. per la guida in stato di ebbrezza di un’auto Opel, con tasso alcolemico
rilevato di g\I 1,90 e 1,95 (acc. in Ponte nelle Alpi il 6\4\2009).
Con la sentenza veniva applicata la sanzione accessoria della sospensione della
patente per anni 2.

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