Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3412 del 16/10/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3412 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Donnantuoni Giovanni

nato il 3.9.1972

avverso l’ordinanza del 7.4.2014
del Tribunale di Salerno
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sost.proc.gen.
Fulvio Baldi,che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Michele Barbato, che ha concluso
chiedendo raccoglimento del ricorso;

1

Data Udienza: 16/10/2014

1. Il Tribunale di Salerno, con ordinanza in data 7.4.2014, in accoglimento dell’appello del P.M.
di Vallo della Lucania avverso il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della
Lucania il 19.2.2014, con cui era stata rigettata la richiesta di sequestro preventivo di aree
boscate individuate nel PAF (piano di assestamento forestale) del Comune di Rofrano,
disponeva il sequestro preventivo di dette aree.
Premetteva il Tribunale che, in forza di contratto stipulato con il Comune di Rofrano,
rappresentato dall’indagato Donnantuoni Giovanni, l’impresa boschiva di Ciorciari Giuseppe
aveva dato inizio al taglio di alberi di alto fusto nella sezione 9 del PAF e si accingeva ad
effettuarlo anche nelle sezioni 11 e 19, senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell’Ente
Parco nazionale del Cilento (come richiesto dall’art.13 comma 1 L.394/91).
Con provvedimento in data 6.2.2014 il GIP aveva rigettato la richiesta del P.M. di convalida del
sequestro effettuato dalla p.g. e di emissione di decreto di sequestro preventivo, ritenendo
insussistente il fumus del reato di cui all’art.30 comma 1 L.394/91, dal momento che il PAF
del Comune di Rofrano era stato approvato dalla Regione Campania il 9.2.2007 sulla base di
parere favorevole dell’Ente Parco in data 15.2.2006; essendo stato tale parere espresso già in
via preventiva, non era necessario, secondo il GIP, il nulla osta previsto dall’art.13 comma 1
L.394/91.
Tanto premesso e dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità,
riteneva il Tribunale fondato l’appello del P.M.
Come evidenziato anche nelle note dell’Ente Parco nazionale del Cilento del 24.1.2014 e
7.2.2014, il parere espresso in via preventiva non esclude la necessità di nulla osta in ordine a
quanto previsto, in modo dettagliato, soltanto nei progetti di taglio; inoltre il taglio previsto nel
PAF, approvato dalla Regione, poteva essere in contrasto, anche solo per modalità e tempi,
con le norme sopravvenute contenute nel Piano del Parco e del relativo regolamento.
Ricorreva, quindi, sia il fumus del reato ipotizzato che il perículum in mora (dovendosi impedire
il taglio di altri alberi).
2. Ricorre per cassazione Donnantuoni Giovanni, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione di legge in relazione all’art.13 L.394/1991 ed all’art.22 L.R. 11/1996, nonché la
mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Come evidenziato nella memoria, depositata all’udienza del 7.4.2014, e come emergeva dalla
documentazione agli atti, l’intervento operato dalla ditta boschiva del Ciorciari era
perfettamente legittimo, essendo stato il nulla osta del Parco Nazionale del Cilento reso ai
sensi dell’art.22 L.R. 11/1996, che richiama espressamente la L.394/91.
Con la L.394/91 lo Stato ha dettato la disciplina ed i principi direttivi in relazione alle aree
protette nazionali e la Regione Campania con la L.11/96 ha adeguato la propria normativa a
quella nazionale in tema di interventi di bonifica, forestazione e riforestazione e quindi del
taglio di alberi. L’iter previsto dalla L.R. in questione è stato perfettamente rispettato ed in
particolare prima dell’approvazione del PAF è stato acquisito il parere favorevole dell’Ente
Parco (n.1665 del 15.2.2006).
L’intervento di taglio di alberi, previsto dal contratto con l’impresa boschiva Ciorciari, non
richiedeva quindi alcun ulteriore nulla osta.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, poi, i tagli di alberi indicati nel PAF non
sono affatto generici, ma specifici e dettagliati; costituisce inoltre una mera ipotesi che
l’approvazione del PAF possa essere in contrasto con le norme sopravvenute, contenute nel
piano o nel regolamento del Parco.
Non ricorre l’ipotizzata violazione neppure sotto il profilo soggettivo, essendo l’indagato
convinto dell’esistenza dell’autorizzazione dell’Ente Parco.
Non sussistendo, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il fumus del reato, il sequestro
preventivo deve ritenersi illegittimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

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RITENUTO IN FATTO

3. A norma dell’art.13 L.394/1991 “il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad
interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta
dell’Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del
regolamento e l’intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta”.
Ed il mancato conseguimento del nulla osta dell’Ente Parco, in relazione ad opere effettuate
nell’ambito dello stesso, è sanzionato dall’art.30 L.394/91.
Secondo il ricorrente la disciplina dettata dalla legge statale va “affiancata” a quella contenuta
nell’art.22 dell’allegato 2, all.B, della legge Regione Campania n.11 del 7.5.1996 che prevede:
“Per i boschi di alto fusto, ricadenti in aree protette ex legge 394/91, si applica la seguente
normativa:i Piani di assestamento forestale prima di essere approvati dalla Giunta Regionale
dovranno acquisire il parere favorevole degli organi istituzionali preposti alla gestione; b) i
progetti di taglio non regolati da un Piano di Assestamento forestale devono conseguire
analogo parere favorevole prima del rilascio dell’autorizzazione”.
Si assume, cioè, pur riconoscendosi che, sotto l’aspetto ambientale, boschi e foreste
costituiscono un bene giuridico di valore primario ed assoluto, rientrante nella competenza
esclusiva dello Stato, che “spetta allo Stato emanare le linee guida in materia di ambiente ed
alle Regioni definire le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore
forestale, nel territorio di loro competenza, attraverso la redazione e revisione dei piani
forestali” (pag.6 ricorso).
3.1. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.214 del 6.5.2008, nel dichiarare l’illegittimità
costituzionale dell’art.5 della L.R. Emilia e Romagna 1.6.2006, per violazione dell’art.117,
secondo comma lett.$), della Costituzione, ha affermato: ” Il perseguimento di finalità di
tutela ambientale da parte del legislatore regionale può ammettersi solo ove sia un effetto
indiretto e marginale della disciplina adottata dalla Regione nell’esercizio di una propria
legittima competenza e comunque non si ponga in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme
statali che proteggono l’ambiente. La disciplina ambientale, che scaturisce dall’esercizio di una
competenza esclusiva dello Stato costituisce, infatti, un limite alla disciplina per le Regioni e le
Province autonome, le quali non possono in alcun modo derogare al livello di tutela ambientale
stabilito dallo Stato, neppure per disporre una più rigorosa disciplina, spettando alla
legislazione statale di tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti contrapposti
alla tutela dell’ambiente. Pertanto, la norma regionale, che ha per oggetto diretto e specifico
la tutela dell’ambiente, si pone in violazione di tali principi in evidente contrasto con quanto
statuito dal legislatore statale”.
Perfino in materia urbanistica-edilizia con la sentenza n.303/2003 la Corte Costituzionale ha
affermato che “lo Stato ha mantenuto la disciplina dei titoli abilitativi come appartenente alla
potestà di dettare i principi della materia” e che “costituisce un principio dell’urbanistica che
la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente
gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure e ad evitare la
duplicazione di valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla pubblica amministrazione”.
Le leggi Regionali, quindi, devono (ex art.117 Cost., anche come modificato dalla Legge
Costituzionale n.3/2001) comunque rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
statale e quindi in ogni caso devono essere interpretate in modo da non collidere con detti
principi ( Corte Cost.sent.n.187/1997; Cons.giust.amm.Reg.Sic.28.2.1995 n.73; Cass.sez.3
9.12.2004, Garufí; Cass.sez.3, 11.1.2002 , Castiglia; Cass.sez.3 n.2017 del 25.10.2007,
Giangrasso).

3

2. Risulta pacificamente, in punto di fatto, che a) il Comune di Rofrano, rappresentato
dall’indagato Donnantuoni, stipulava, in data 18.7.2013, con l’impresa boschiva di Ciorciari
Giuseppe, contratto per il taglio di alberi di alto fusto da eseguirsi all’interno della sezione 9
del PAF (piano di assestamento forestale) ed anche delle sezioni 11 e 19; b) il PAF del Comune
di Rofrano era stato approvato in data 9.2.2007 dalla Regione Campania sulla base di parere
favorevole dell’Ente Parco del Cilento, reso il 15.2.2006; c) il taglio di alberi di alto fusto di cui
al contratto con l’impresa Ciorciari non era stato preceduto da nulla osta dell’Ente Parco.
Tanto premesso va verificato se, come assume il ricorrente (e come del resto già sostenuto dal
GIP che aveva rigettato la richiesta di convalida del sequestro operato dalla p.g.) il rilascio, in
via preventiva, del parere dell’Ente Parco in relazione al PAF debba ritenersi “sufficiente”, con
conseguente non configurabilità del fumus del reato previsto dall’art.30 comma 1 L.394/91.

3.2. Secondo l’interpretazione prospettata dal ricorrente, la L.R. Campania 11/96 finirebbe per
derogare alla normativa statale che prevede, come si è visto, che, per ogni intervento da
eseguìrsi in aree protette, sia richiesto il nulla osta dell’Ente Parco (art.13 L.394/1991).
Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte per la realizzazione di
interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali)
occorrono tre distinti autonomi provvedimenti: la concessione edilizia, l’autorizzazione
paesaggistica e, ove necessario, il nulla osta dell’Ente Parco. Questi ultimi due atti
amministrativi possono essere attribuiti da legge regionale anche ad un organo unico,
chiamato a compiere la duplice valutazione. Essi, però, mantengono la loro autonomia ad ogni
effetto, ivi compreso quello sanzionatorio (cfr. ex multis Cass.sez. 3 n12917 del 13.10.1998;
Cass. sez. 3 n.83 del 23.11.1999, Cass. sez. 3 n.26863 del 30.5.2005; Cass. sez. 3 n.33966
del 12.7.2006).
Una volta reso il parere in via preventiva in ordine al Piano di assestamento Forestale che,
per sua natura, non può che avere carattere generale, l’Ente Parco, secondo l’assunto del
ricorrente, verrebbe per così dire “espropriato” di ogni potere di controllo sui singoli, specifici
interventi di taglio di alberi di alto fusto.
Eppure, secondo quanto segnalato nelle note dell’Ente Parco, già richiamate dal Tribunale,
“Solo un progetto dettagliato, consente, infatti, di evidenziare gli estremi utili a verificare la
possibilità di aprire eventuali piste di esbosco, le reali strutture di soprassuolo boscato presenti
e la effettiva biomassa esistente, la loro adeguatezza al prelievo legnoso previsto e progettato
e, in generale, la conformità di taglio con le previsioni del Piano del Parco, in ragione della
zonizzazione dell’intervento e dei criteri di gestione forestale sostenibile e di conservazione
della biodiversità di cui agli artt.8,12 e 13 della Norme di Attuazione” (cfr. Nota n.1985 del
7.2.2014).
Come ha anche sottolineato il Tribunale, le=raceessità=e1i un controllo “attuale” e “specifico”
(possibile solo in presenza di un dettagliato progetto di taglio) è ancor più necessario ove
l’intervento venga ad essere eseguito a distanza di anni dalla approvazione del PAF e quindi
in presenza di mutate condizioni fattuali o normativa regolamentare sopravvenuta.
3.3. Ma, a ben vedere, ricorrendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata secondo
quanto in precedenza evidenziato, la normativa regionale non esclude la necessità del nulla
osta dell’Ente Parco per il taglio di alberi di alto fusto all’interno di aree, in riferimento alle quali
sia stato approvato un Piano di assestamento Forestale.
L’art.22 L.R. 11/1996 è inserito nel Capo 2 (Boschi di proprietà di Comuni ed Enti), allegato 2,
allegato B- Taglio di Boschi- Norme per il taglio e interventi di bonifica montana, di
forestazione e riforestazione. Tale capo prevede che “Il comune o l’ente che intende tagliare
un bosco di sua proprietà deve farne istanza entro il 1 marzo alla Comunità montana o
all’Amministrazione Provinciale2 (art.4), la necessità di Parere del Settore tecnico (art.5),
l’Autorizzazione dell’Ente delegato (art.6) e, soprattutto, il Progetto di taglio (art.7) che deve
essere deve essere costituito dai seguenti elaborati:” 1) relazione, nella quale sono indicati, tra
l’ altro, i riferimenti necessari per la determinazione dell’ entità del prelievo ed il tipo di
intervento da realizzare; 2) piedilista di martellata, per i boschi d’ alto fusto e per le matricine
dei cedui; 3) aree di saggio con l’ esatta individuazione e quantificazione della superficie di
riferimento, per i boschi cedui; 4) raggruppamento delle piante martellate distinte per classi
diametriche e per specie con la indicazione per ciascuna classe diametrica, dell’ altezza media
stimata o misurata; 5) determinazione della massa legnosa ricavabile dal lotto boschivo,
distinta per assortimenti; 6) corografia al 25.000 con ivi riportate le piste di esbosco esistenti e
quella che eventualmente si ritiene di dover costruire in quanto già autorizzate nella istruttoria

4

Anche di recente è stato ribadito che, in materia di legislazione edilizia nelle regioni a statuto
speciale, pur spettando alla Regione una competenza legislativa esclusiva in materia, la
relativa legislazione deve non solo rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
statale, ma deve anche essere interpretata in modo da non collidere con i medesimi (cass.pen.
sez. 3 n.28560 del 26.3.2014).
A maggior ragione tali principi valgono in una materia come quella della “tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali” riservata alla legislazione esclusiva dello Stato (art.117
comma 2 lett.$) Cost.).

4. In ordine all’elemento psicologico, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di
questa Corte, non menzionando l’art.321 c.p.p. gli indizi di colpevolezza fra le condizioni di
applicabilità del sequestro e non potendosi ritenere applicabile l’art.273 stesso codice (dettato
per le misure cautelari personali e non richiamato per quelle reali), ai fini dell’adozione del
sequestro è sufficiente la presenza del fumus boni iuris e cioè l’ipotizzabilità in astratto del
reato (cfr. ex multis Cass.pen.sez.1 n.2396 del 25.3.1997). Sicchè “il sequestro preventivo è
legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, e
indipendentemente dall’accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico
dell’agente o della sussistenza dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è
estranea all’adozione della misura cautelare reale” (cfr. ex multis Cass.pen. Sez.6 n.10618 del
23.2.2010; conf. sez.1 n.15298 del 4.4.2006).
Anche la parte minoritaria della giurisprudenza che “valorizza” l’elemento psicologico, assume
che, nella valutazione del fumus commissi delicti i possa rilevare l’eventuale difetto
dell’elemento soggettivo del reato, sempre che sia di “immediata evidenza” (cfr.Cass.pen.sez.2
n.2808 del 2.10.2008).
5. Peraltro non può neppure essere invocata la “buona fede” per avere l’indagato agito nel
convincimento che l’autorizzazione dell’Ente Parco fosse stata già acquisita in sede di
approvazione del PAF.
A parte il fatto che la normativa statale non era neppure, come si è visto, “contraddetta” da
quella regionale, è pacifico che l’errore di diritto scusabile, alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n.364 del 24.3.1998, sia configurabile solo se incolpevole a cagione della sua
inevitabilità. Secondo le sezioni unite di questa Corte “Per il comune cittadino tale condizione
è sussistente, ogni qual volta egli abbia assolto, con il criterio dell’ordinaria diligenza, al
cosiddetto dovere di informazione, attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento,
per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è
particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata
attività, i quali rispondono dell’illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento
dell’indagine giuridica. Per l’affermazione della scusabilità dell’ignoranza, occorre, cioè, che da
un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico
orientamento giurisprudenziale, l’agente abbia tratto il convincimento della correttezza
dell’interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto”
(cfr.Cass.pen.sez.un.18.7.1994 n.8154). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che
“La esclusione della colpevolezza nelle contravvenzioni non può essere determinata dall’errore
di diritto dipendente da ignoranza non inevitabile della legge penale, quindi da mero errore di
interpretazione che diviene scusabile quando è determinato da un atto della p.a. o da un
orientamento giurisprudenziale univoco e costante da cui l’ agente tragga la convinzione della
correttezza dell’interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della propria
condotta” (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.4951 del 17.12.1999; conf.Cass.pen.sez.3 n.28397
del 16.4.2004; sez.3 n.4991 del 4.11.2009; sez.6 n.6991 del 25.1.2011).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16.10.2014

della domanda; 7) analisi per la determinazione del prezzo di macchiatico di ciascun
assortimento di cui al n. 5; 8) stima del lotto sulla base degli elementi di cui ai punti 5), 6) e
7); 9) verbale di individuazione, assegno e stima;10) capitolato d’ oneri”.
E’ la stessa legge regionale a prevedere, quindi, che, pur in presenza di un PAF regolarmente
approvato, il Comune che intenda tagliare un bosco di sua proprietà richieda le necessarie
autorizzazioni ed adotti un progetto di taglio dettagliato.
E tale progetto non può che essere sottoposto al nulla osta dell’Ente Parco.
Risultando pacificamente che il taglio effettuato dall’impresa Ciorciari, a seguito di contratto
con il Comune di Rofrano, era sprovvisto del nulla osta, deve ritenersi sussistente, come
correttamente ha rilevato il Tribunale, il fumus del reato ipotizzato (art.30 comma 1
L.394/91).

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