Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3412 del 07/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3412 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DOKO ALDI N. IL 18/04/1989
avverso la sentenza n. 2297/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
20/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 07/01/2016
32420/15
Motivi della decisione
L’imputato DOKO ALDI ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Ancona che , in parziale riforma dì quella emessa dal GUP del Tribunale di Pesaro
del 23.9.2014, escludendo la aggravante di cui all’art. 80 comma 2 d.p.r. n. 309/90, ha
rideterminato la pena inflitta all’imputato, riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73
d.P.R. n. 309/90.
Il ricorso è inammissibile perchè è manifestamente infondato rispetto alla specifica motivazione
che ha considerato l’ostatività della contestata recidiva reiterata infraquiquennale al chiesto
giudizio di prevalenza.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento dì una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7.1.2016
Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche
prevalenti sulla contestata recidiva, essendosi omesso di considerare tutti gli elementi previsti
dall’art. 133 c.p..