Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34116 del 24/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34116 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIGLIO PAOLO N. IL 25/02/1982
avverso la sentenza n. 510/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
13/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ftakw,<, che ha concluso per .e ,vms-z;z1 kek liz.AS‹o 744'3 i-v \fwm-vvtu-R, --tra i221_, 2oete rAvvi Uditi difensori' Avv. Ka446 tWQÀti dx1A45 4,02 ie.tkAyb L AA-14-L-o. Data Udienza: 24/04/2014 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Piacenza, con la quale si è giudicato Giglio Paolo colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica [art., 186, co. 2 lett., c) Cod. str.] e del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti o psicotrope, commessi il 27.1.2008. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del 2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 191 cod. proc. pen., per aver la Corte di Appello ritenuto utilizzabile l'esito del prelievo ematico eseguito al Giglio nonostante l'assenza di consenso di questi, necessario perché il prelievo era stato eseguito dopo la visita medica e gli accertamenti del caso su successiva richiesta dei Carabinieri, senza che vi fosse alcun nesso con esigenze di cura del paziente e con i protocolli sanitari del Pronto soccorso, in violazione del rifiuto opposto dal Giglio. Ad avviso dell'esponente, "solo un documento sanitario, contenente le analisi di laboratorio, creato nell'ambito di un preciso protocollo medico e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale, bensì necessitato da una tutela della persona, avrebbe potuto conservare la propria natura e legittimare la propria utilizzazione processuale". 2.2. Con un secondo motivo si lamenta errata applicazione dell'art. 186, co. 5 Cod. str. per aver la Corte di Appello tralasciato di considerare il protocollo operativo predisposto dal Ministero della salute di concerto con il Ministero degli Interni e con quello delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi della menzionata disposizione; protocollo a mente del quale l'accertamento si esegue su un campione di sangue prelevato per l'analisi specifica previo consenso dell'interessato e devono essere predisposte tre aliquote, una per l'accertamento analitico, una per le analisi di conferma e la terza per eventuali controanalisi. 2.3. Si deduce, ancora, vizio motivazionale per aver la Corte di Appello affermato contraddittoriamente che il consenso era stato prestato dopo l'intervento del padre dell'imputato, che quindi recedeva dall'iniziale rifiuto, e che le informazioni legali fornitegli dal carabiniere Bacci (relative alle conseguenze del rifiuto) erano incomplete, senza concludere tuttavia per l'invalidità del consenso. Errata e non sostenuta da adeguata motivazione sarebbe poi l'affermazione di un consenso espresso da fatti concludenti. 2.4. Con un quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 53 I. 689/81, per aver la Corte di Appello dichiarato inammissibile il motivo concernente la richiesta di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria per essere il 2 difensore di fiducia, avv. Roberto Rovero. medesimo generico. In realtà, assume l'esponente, le ragioni della richiesta erano state esplicitate attraverso il richiamo alle condizioni di legge, mentre l'art. 53 cit. non prevede alcun onere a carico dell'imputato che chieda la conversione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 3.1. In via preliminare va rilevato che i reati ascritti all'imputato risultano estinti per essere decorso il termine massimo di prescrizione del reato. I fatti illeciti risultano consumati il 27.1.2008 e la prescrizione, trattandosi di 27.1.2013. Tanto determina che l'esame del ricorso deve essere condotto secondo la particolare prospettiva tracciata dall'art. 129 cod. proc. pen.; dovendosi quindi verificare - ove non risulti l'inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266) - se emerga l'evidenza dell'innocenza del Giglio, ove l'evidenza va intesa come ricorrenza di circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale; circostanze che emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione giudiziale si risolva in una "constatazione" piuttosto che in un "apprezzamento", non richiedendosi alcun accertamento o approfondimento (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 3.2. Orbene, nel caso che occupa la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Ed invero, i motivi sviluppati dall'esponente sono infondati. Questa Corte ha più volte chiarito che per l'utilizzabilità dell'accertamento in parola non è necessario che esso trovi esclusiva causa nelle necessità diagnostiche e terapeutiche, essendo sufficiente che il prelievo venga eseguito in occasione dell'apprestamento di cure. L'art. 186, co. 5 C.d.S. menziona i "conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche", delineando una oggettiva condizione di affidamento della persona di cui trattasi al personale medico per l'apprestamento di cure. Questo solo presupposto è sufficiente perché la Polizia stradale possa avanzare la richiesta dell'accertamento del tasso alcolemico. I risultati del prelievo ematico, effettuato a seguito di incidente stradale durante il successivo ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica su richiesta della polizia giudiziaria, sono pertanto utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità 3 contravvenzioni (art. 157, co. 1 cod. pen.), è quindi maturata con il decorso del processuale, la mancanza del consenso. Solo ove il paziente rifiuti espressamente di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario il prelievo non è effettuabile (Sez. 4, n. 10605 del 15/11/2012 - dep. 07/03/2013, Bazzotti, Rv. 254933). Nel caso di specie è il medesimo ricorrente a rammentare che egli venne sottoposto al prelievo ematico dopo che era stato sottoposto alle cure resesi necessarie a seguito dell'incidente stradale al quale aveva dato causa; egli ha sì evocato anche il rifiuto opposto a tale accertamento, ma non ha omesso di prima del prelievo - in consenso. Osservato che la Corte di Appello ha estesamente argomentato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto superato l'iniziale rifiuto del Giglio, con motivazione non manifestamente illogica - le censure dell'esponente tendono ad una diversa ricostruzione dei fatti mediante opposta valutazione della prova -, che all'origine di tale diversa volontà si sia posto l'intervento di un familiare o la non corretta conoscenza delle implicazioni dell'accertamento è questione del tutto irrilevante ai fini che qui occupano: la prima circostanza attiene alla sfera dei motivi; la seconda potrebbe assumere rilevanza solo ove fosse necessario per l'esecuzione del prelievo un consenso, chiaramente un consenso validamente espresso. Ma come già puntualizzato, alle condizioni previste dall'art. 186, co. 5 Cod. str. il consenso non gioca alcun ruolo. Deriva da quanto appena osservato che, stante la piena utilizzabilità delle risultanze del prelievo ematico, non c'è alcuna evidenza dell'innocenza dell'imputato. 3.3. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, va rilevato che l'evocazione della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria venne fatta nel corpo dell'atto di appello nella forma della mera richiesta. Ciò contribuisce a chiarire perché la Corte di Appello abbia, seppur impropriamente, parlato di 'inammissibilità' della richiesta. Deve convenirsi con il ricorrente che una simile richiesta non deve necessariamente assumere quel grado di specificità che è prevista dall'art. 581 cod. proc. pen. per i motivi di impugnazione; essa ha in sostanza funzione sollecitatoria dell'esercizio di un potere che il giudice ha ex officio. Ma ciò non vizia la sentenza impugnata perché la Corte di Appello ha motivato nel merito le ragioni della propria decisione di negare la sostituzione della pena detentiva, facendo riferimento alla gravità del fatto. Il Collegio ha quindi evocato uno degli indici previsti dall'art. 133 cod. pen.; e ad esso occorre guardare per cogliere la mappa dei parametri ai quali il giudice deve attenersi nell'esercizio del potere discrezionale di sostituzione della pena (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013 - dep. 04/07/2013, Di Pasquale, Rv. 256725). 4 aggiungere che si trattò di un rifiuto iniziale, mutatosi successivamente - ma 5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché i reati ascritti al giglio sono estinti per prescrizione. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto prescrizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/4/2014.

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