Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34114 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 34114 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

Data Udienza: 08/07/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IZZO PASQUALE N. IL 17/05/1957
avverso l’ordinanza n. 9448/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
07/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ec44.ez.fg2(2 ect.z_aotRU_
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Sle1C1A-4-0 .
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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7.2.2014 il Tribunale del Riesame di Napoli rigettava
l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 2.12.2013 dal GIP del Tribunale di Napoli con cui veniva rigettata l’istanza volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere – imposta in ordine al reato di
cui all’art. 73 Dpr. 309/90 con ordinanza del Gip di Napoli del 28.6.2013- con
quella degli arresti domiciliari.

2. Propone ricorso per cassazione IZZO PASQUALE, a mezzo del proprio

a. Violazione dell’art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. Pen. per contraddittorietà della motivazione e travisamento per omissione.
Richiamata la pronuncia di questa Suprema Corte n. 2680/1998 il ricorrente lamenta che la motivazione del provvedimento impugnato, seppur si presenti prima facie quantitativamente congrua rispetto al dispositivo, in realtà si
manifesterebbe fortemente ripetitiva, contraddittoria ed infedele rispetto agli atti.
Il ricorrente rileva che il Giudice, investito della questione sull’attuale proporzionalità di una misura cautelare maggiormente afflittiva rispetto al suo momento genetico deve valutare: 1) il periodo di applicazione della stessa, vale a
dire il tempo trascorso in vinculis; 2) la personalità dell’interessato, vale a dire la
pericolosità sociale e/o la condotta di vita; 3) le modalità del fatto contestato, da
un punto di vista qualitativo e quantitativo; 4) il contesto sociale in cui lo stesso
è maturato.
Analizzando partitamente tali indici sintomatici balzerebbe agli occhi in
maniera nitida -ci si duole- come gli indici di cui ai numeri 3) e 4) siano stati utilizzati in maniera totalmente distorta ed apodittica dal Tribunale della libertà il
quale avrebbe finito per disarticolare l’intero ragionamento probatorio.
Si lamenta che, laddove ha motivato sul fatto che l’Izzo “abbia fornito, sia
pure per una sola volta, il contributo ad un’associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti” sembrerebbe che allo stesso sia contestata la condotta di cui all’articolo 74 aggravato ai sensi dell’articolo 80 Dpr 309/90. Ma nulla
di tutto ciò è dato rinvenire dei vari atti processuali che vedono coinvolto Izzo.
Invero allo stesso, coinvolto in un procedimento con ben 35 indagati -di
cui 21 presunti associati ad un sodalizio criminoso dedito al traffico di stupefacenti- l’unico reato che viene contestato risulta essere quello previsto e punito
dall’articolo 73 co. 1 e 6 Dpr. 309/90 per un’unica condotta accertata sulla base
dei gravi indizi a suo carico. Tra l’altro, lo stesso tribunale della libertà ha modifi-

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difensore deducendo i seguenti motivi:

cato l’originale contestazione a carico dello stesso annullando in sede di riesame
l’aggravante di cui all’articolo 80.
Ci si duole che il tribunale del riesame abbia affermato che “sono proprio i
legami familiari con Scarpa Francesco a rendere difficile ritenere che il legame
solidale possa essere /reciso con il mero trasferimento altrove”.
Risulterebbe, secondo il ricorrente, veramente difficile comprendere da
quali risultanze processuali emerga un vincolo solidale a carico di Izzo Pasquale
al quale l’attività di agevolazione ad una singola condotta di spaccio è stata contestata nelle circostanze descritte nel comma 6 dell’articolo 73, quindi in concor-

Ci si duole che il tribunale del riesame abbia attribuito ad un dato meramente fattuale, costituito dal labile legame familiare sussistente tra Izzo Pasquaj..
le e Scarpa Francesco -rispettivamente seekr-e generoYun valore ranigiuridico,
senza che concretamente sussistessero i presupposti per ritenere attuali e proporzionali le esigenze cautelari a carico del primo.
Ad avviso del ricorrente si sarebbe verificata, nel caso che ci occupa, l’ipotesi prevalentemente scolastica per cui il Tribunale della libertà di Napoli, dopo
avere fatto propria una determinata ricostruzione giuridica degli eventi in sede di
riesame, ha tratto in sede di appello conseguenze diametralmente opposte, confliggenti con la medesima, e supponenti, sul piano logico, una ricostruzione diversalViene richiamata in proposito la pronuncia di questa Corte Suprema sez. 1
14/2/2000 n. 1712).

b. Violazione dell’articolo 606 co. 1 lett. e) cod. proc. Pen. per manifesta
illogicità della motivazione.
La manifesta illogicità della motivazione sarebbe una diretta e naturale
conseguenza del primo profilo di censura e involgerebbe i numeri 1 e 2 di cui agli
indici sintomatici suindicati.
Ci si duole che laddove il tribunale ha ritenuto che “il tempo di sottoposizione alla misura sia stato troppo breve per ritenere attenuate le esigenze cautelari… trattandosi di reato molto grave” sembrerebbe ancora una volta avere ritenuto che all’odierno ricorrente fosse stata contestata la condotta associativa.

Alla luce di tali considerazioni viene chiesto a questa Corte l’ nnullamento
i O4-‘
dell’impugnata ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli con la ncionc di
ogni provvedimento consequenziale.

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so di persone.

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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati sono infondati e pertanto il proposto ricorso va
rigettato.

2. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, ai fini della
motivazione del provvedimento di custodia in carcere, non è necessaria un’analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è

e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell’indagato,
gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell’attività
criminosa, rimanendo in tal modo assorbita l’ulteriore dimostrazione dell’inidoneità delle altre misure coercitive (sez. 6, n. 17313 del 20.4.2011, Cardoni, rv.
250060; conf. sez. 1, n. 45011 del 26.9.2003, Villani, rv. 227304).
In altra pronuncia è stato condivisibilmente sottolineato che / in tema di
criteri di scelta delle misure cautelari, è immune da censure la decisione con cui
il giudice di merito rigetti l’istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, sulla base di elementi specifici inerenti al
fatto, alle sue motivazioni ed alla personalità del soggetto che indichino quest’ultimo come propenso all’inosservanza dell’obbligo di non allontanarsi dal domicilio, in violazione delle cautele impostegli, trattandosi di soggetto violento e proclive a reati commessi mediante l’uso di violenza personale; e questo ancorché la
previsione di cui all’art. 275 cod. proc. pen. non ponga a carico del giudice l’obbligo di una motivazione analitica sull’inadeguatezza di ogni altra misura cautelare (nella specie arresti domiciliari), essendo a tal fine sufficiente e necessario che
egli dimostri che l’unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell’attività
criminosa è la permanenza in carcere (sez. 5, n. 9494 del 19.10.2005 dep. il
17.3.2006, Pannone, rv. 233884).

3. Se questi sono i principi giuridici che governano la materia, va detto
che la motivazione del provvedimento impugnato li soddisfa pienamente.
Con una motivazione congrua, coerente e logica -e pertanto immune dai
denunciati vizi di legittimità- i giudici napoletani danno conto, infatti, del perché
hanno ritenuto che non fossero venute meno, e nemmeno si fossero attenuate,
le esigenze cautelari poste a fondamento della misura.
Viene sottolineato in proposito nel provvedimento impugnato che, pur essendo l’Izzo gravemente indiziato di un’unica ipotesi di acquisto di stupefacente

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sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura

in Olanda, finalizzata alla commercializzazione in territorio italiano, tale condotta
criminosa sia da ritenersi particolarmente grave.
Viene precisato, in più punti, che l’Izzo non è indiziato del reato associativo -e perciò non pare esistente quell’equivoco argomentativo sul punto lamentato dal ricorrente- ma si sottolinea, in maniera logica, che il tipo di condotta realizzata, sia pure in un’unica occasione, si configura come contributo
all’organizzazione criminale, facente capo al suocero Scarpa Francesco, che si
occupava di acquistare ingenti partite di droga in Olanda e Spagna per rivenderle

Vengono anche valutati il breve lasso temporale intercorso
dall’applicazione della misura e l’indicazione di un domicilio lontano dove essere
collocato agli arresti domiciliari, ma il tribunale giunge alla conclusione che entrambi non paiano modificare il quadro cautelare esistente.
Con motivazione assolutamente coerente, infine, il tribunale napoletano
motiva in ordine all’inidoneità a fronteggiare le esigenze cautelari suvviste di
qualsiasi altra misura diversa dal carcere, in quanto gli arresti domiciliari, anche
in una regione diversa, non garantirebbero una sicura separazione dell’Izzo dal
contesto criminale che lo ha visto compiere i reati per i quali è indagato.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento del-

le spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua li.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’art. 94 comma
ter disp. Att. c.p.p.
Così deciso in Roma 1’8 luglio 2014
Il

sigliere estensore

Il Presidente

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in Italia.

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