Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34112 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 34112 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
PULCINI STEFANO N. IL 21/07/1968
avverso la sentenza n. 3709/2013 GIP TRIBUNALE di TERAMO, del
14/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
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Data Udienza: 08/07/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP presso il Tribunale di Teramo, in data 14.11.2013, dichiarava, ai
sensi degli artt. 129 e 459 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. non doversi procedere
nei confronti di PULCINI STEFANO in ordine al reato ascrittogli perché estinto per
intervenuta prescrizione.
Il Pulcini era imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 2 co.
1bis I. 638/83, come modificato dall’art. 1 D.Ivo 211.94 perché, in qualità di le-

un medesimo disegno criminoso, ometteva di versare all’INPS di Teramo le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti relativamente ai seguenti periodi: 12/2007 e dal 1/2008 al 3/2008, per la somma complessiva di Euro 92,00 (importo quote a carico del lavoratore non versate). In
Teramo sino al 16.4.2008.

2. Ricorre per la cassazione di tale provvedimento il PG presso la Corte
d’Appello di L’Aquila deducendo:
• inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme
giuridiche con particolare riferimento all’articolo due della legge 638 del 1983,
l’articolo 157 seguenti del codice penale e agli articoli 129 606 comma primo lettera B codice procedura penale.
Deduce il ricorrente che, erroneamente, il giudice, investito della richiesta
del pm di emissione di decreto penale di condanna per il reato sopraindicato (omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al mese di dicembre 2007,
nonché ai mesi gennaio 2008-marzo 2008) ha dichiarato non doversi procedere
ritenendo intervenuta l’estinzione del reato contestato per prescrizione, evidentemente non considerando che il reato in contestazione contempla la pena detentiva dalla reclusione fino a tre anni, oltre alla pena pecuniaria della multa, derivandone che il termine minimo di prescrizione da prendere in considerazione
era di 6 anni, aumentabili in virtù di atti interruttivi ad anni 7 e mesi sei, con
conseguente insussistenza di ogni ipotesi di prescrizione, sia con riferimento ai
termini minimi, sia con riferimento ai termini massimi, avendo riguardo alla disciplina introdotta con la legge 251 del 2005, unica applicabile al caso di specie
stante l’epoca del reato contestato, successiva all’8 dicembre 2005, data di entrata in vigore della citata legge.

Chiede pertanto che questa Corte Suprema annulli la impugnata sentenza
del Gip del Tribunale di Teramo ed adotti i provvedimenti conseguenti.

2

gale rappresentante della ditta “EUROKEM ITALIANA”, con più azioni esecutive di

Il P.G. presso questa Suprema Corte ha rassegnato proprie conclusioni scritte con le quali chiede l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio allo
stesso ufficio per nuovo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal P.G. è fondato e pertanto l’impugnata sentenza
va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo.

te la sentenza, in quanto secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni
Unite di questa Corte la sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le
indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, può
essere impugnata solo con ricorso per cassazione (Sez. Un. N. 43055 del
30.98.2010, Dalla Serra, rv. 248378).

3. La doglianza proposta è fondata.
Il contestato reato di cui all’art. 2 co. lbis I. 638/83, come modificato
dall’art. 1 D.Ivo 211/94 prevede una pena edittale, oltre che della multa, della
reclusione fino a tre anni, per cui, essendo previsto un termine di prescrizione
del reato ordinario di sei anni e, con interruzioni, di sette anni e mezzo, trovando
applicazione il regime della prescrizione introdotto con la I. 251/2005, effettivamente all’atto della pronuncia non era decorso alcuno dei suddetti termini.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Teramo.
Così deciso in Roma 1’8 luglio 2014
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Il Presidente
Aldo Fiale

2. Va rilevato che correttamente il PG ha impugnato dinanzi a questa Cor-

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