Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34110 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 34110 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI LA SPEZIA
nei confronti di:
SCHIFFINI ENRICO N. IL 21/02/1942
avverso l’ordinanza n. 1/2014 TRIB. LIBERTA’ di LA SPEZIA, del
23/01/2014

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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 26/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Il GIP presso il Tribunale di La Spezia ha disposto con provvedimento in data
12.11.2013 il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni di
Schiffini Enrico fino alla concorrenza di C. 795.322,00 in relazione a plurime violazioni
cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis (omesso versamento, in qualità di legale
rappresentante della Schiffini Mobili e Cucine spa, di ritenute certificate per gli anni di
imposta 2010 e 2011).
Il Tribunale di La Spezia, con l’ordinanza in epigrafe, ha accolto la richiesta di

alla procedura di concordato preventivo (disposta su domanda del 15.11.2013) i beni
personali del ricorrente erano stati già messi a disposizione della procedura per
tutelare le ragioni dei creditori, compreso l’Erario, in relazione al debito di imposta
oggetto del procedimento ed in ogni caso essi non potevano ritenersi confiscabili, pena
la violazione del principio della par condicio creditorum.

Conseguentemente, non

sussisteva neanche il periculum in mora.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero
denunziando l’inosservanza dell’art. 1 comma 143 della legge n. 244/2007 nonché
degli artt. 322 ter cp e 321 comma 2 cpp: dopo avere sottolineato la natura
sanzionatoria della confisca per equivalente, il ricorrente ritiene che, contrariamente a
quanto ritenuto dal Tribunale, l’ammissione alla procedura di concordato preventivo
non ha alcuna rilevanza ai fini della confisca, e che appare improprio il richiamo al
principio della par condicio creditorum, trattando di istituti che operano su piani del
tutto diversi: la assoggettabilità a confisca dei beni personali rende, ad avviso del
ricorrente, attuale anche il periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va anzitutto premesso che il sequestro risulta correttamente disposto sulla
base della L. n. 244 del 2007, art. 1 comma 143, in base al quale “nei casi di cui al
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11, si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322 ter c.p.”.
La questione di diritto sottoposta alla Corte sta nel verificare se l’omologazione
del concordato preventivo debba essere ritenuta ostativa al sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente.
Al quesito deve darsi senz’altro risposta negativa.
Come più volte affermato dalla Corte, il debitore ammesso al concordato
preventivo subisce in realtà uno “spossessamento attenuato”, in quanto conserva,
oltre ovviamente alla proprietà, anche, l’amministrazione e la disponibilità dei propri
beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone
che ogni atto sia comunque funzionale all’esecuzione del concordato (cfr. Sez. 3,

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riesame proposta nell’interesse dell’indagato rilevando che l’ammissione della società

Sentenza n. 13996 del 08/02/2012 Cc. dep. 13/04/2012 Rv. 252618 ; Sez. 5, n. 4728
del 25/02/2008 Rv. 602013). Come pure osservato dalla giurisprudenza, il concordato
preventivo è suscettibile di risoluzione per inadempimento, ed inoltre non può
escludersi la possibilità successiva di accertamento della dissimulazione di parte
dell’attivo, di omessa dolosa denuncia di uno o più crediti o di esposizione di passività
inesistenti, che può condurre alla revoca del concordato stesso travolgendo qualsiasi
ipotesi di accordo iniziale con i creditori.
Nè vale opporre a garanzia dell’adempimento l’intervenuta omologazione da

legittimità anche sostanziale) demandato al Tribunale non rientra il potere-dovere di
accertare la fattibilità dell’accordo intervenuto tra il debitore proponente ed i creditori
(Sez. 3, Sentenza n. 13996 /2012 cit.).
Sulla scorta di tali principi appare allora del tutto legittimo il sequestro
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili nella
disponibilità dell’unico socio di una società ammessa al concordato preventivo (cfr.
cass. 13996/2012 cit. nonché Sez. 3, Sentenza n. 39101 del 24/04/2013 Cc. dep.
23/09/2013 Rv. 257285).
Il concordato preventivo, dunque, domandato dalla società rappresentata dallo
Schiffini appena tre giorni dopo l’emissione del sequestro preventivo, non ha nessun
effetto ostativo rispetto alla misura cautelare reale.
Si impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per
nuovo esame, tenendosi conto dei principi di diritto esposti.

P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di La Spezia.
Così deciso in Roma, il 26.6.2014.

parte del Tribunale posto che, come affermato dalla Corte j nel perimetro di controllo (di

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