Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34109 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 34109 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMPANELLA CARMINE N. IL 30/04/1963
avverso l’ordinanza n. 5894/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 17/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette/septfte le conclusioni del PG Dott.
.2.3-

krì.

Uditi difensor Avv.;

e(01

Data Udienza: 18/06/2014

t

25939/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 aprile 2013 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato non
luogo a procedere in ordine all’opposizione presentata da Campanella Carmine avverso
l’ordinanza del 2 aprile 2009 con cui lo stesso Tribunale aveva dichiarato inammissibile la sua
istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

ammissione al patrocinio previo annullamento dell’ordinanza del Tribunale o, in alternativa, la
remissione degli atti alla Corte Costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di sorveglianza di Milano è pervenuto alla dichiarazione di non luogo a procedere
dal momento che non risulta dagli atti che il Campanella abbia notificato alla Direzione
Generale Ministero Finanze Lombardia e alla Procura Generale, cioè alle altre parti del
procedimento, “il provvedimento di fissazione dell’odierna udienza”. Erronea è peraltro la
conseguenza di inammissibilità che da tale omessa notifica il Tribunale di sorveglianza ha fatto
discendere. In relazione all’articolo 6 della 1.30 luglio 1990 n. 217, infatti, la giurisprudenza di
questa Suprema Corte da tempo ha chiarito che l’omessa notifica non è causa di
inammissibilità (Cass. sez. I, 25 gennaio 2001 n. 14406: “In tema di ricorso avverso il decreto
di rigetto della istanza di ammissione al gratuito patrocinio, la mancata notifica, da parte
dell’interessato, alla Direzione regionale delle entrate (già Intendenza di finanza) del decreto di
fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti non dà luogo alla inammissibilità del
ricorso in quanto, da un lato, nessuna decadenza per detta inattività risulta espressamente
prevista, dall’altro, il tempestivo deposito dell’atto introduttivo realizza la edictio actionis
necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale. Ne consegue che la
predetta inattività della parte interessata impone al giudice di provvedere, tramite la rituale
notifica del ricorso a cura del ricorrente, alla integrazione del contraddittorio e, quindi, di
procedere al giudizio”; più di recente, è conforme Cass. sez. VI, 10 dicembre 2010 n. 44916).
Ne consegue che l’ordinanza deve essere annullata senza rinvio, e gli atti devono essere
trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Milano per l’ulteriore corso.

2. Ha presentato ricorso il Campanella, chiedendo l’accoglimento della sua richiesta di

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di
sorveglianza di Milano per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 18 giugno 2014

Il Presidente

Il Consigliere Estensore

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